Art. 7
Esame preliminare dei candidati esterni
1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione o idoneita' all'ultima classe, anche riferita ad un corso
di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e
livello equivalente, e' subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano
di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni
per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita'
alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi
dell'ultimo anno. Sostengono altresi' l'esame preliminare, sulle
materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in
possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo anno, anche riferita
ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di
tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto
anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per
l'ammissione all'esame. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al
consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata
alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato (cfr.
legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; art.
1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2,
lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneita' all'ultima
classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo
sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle
del corso gia' seguito, con riferimento sia alle classi precedenti
l'ultima sia all'ultimo anno.
3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea,
che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe
di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi
1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare
sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per
i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla
classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi
dell'ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione o di
idoneita' all'ultima classe di un corso di studio di tipo e livello
equivalente sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal
piano di studi dell'ultimo anno. Il requisito dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3,
comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni
di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione
Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o
presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di
istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque
conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione
secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l'esame di
Stato nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere
a),b),c),d), previo superamento dell'esame preliminare di cui al
comma 1.
5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarita'
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti
degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con
specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del
corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato
del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale,
subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe
del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine
il Dirigente scolastico cura la compatibilita' dei tempi di
effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli
esami preliminari.
6. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
collegata alla commissione alla quale il candidato esterno e' stato
assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai
docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel
caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di
apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
7. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti,
stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
8. Ferma restando la responsabilita' collegiale, il consiglio di
classe puo' svolgere gli esami preliminari operando per
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello
che la presiede.
9. Il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le
quali sostiene la prova.
10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e
debitamente documentati.
11. I candidati esterni provvisti di idoneita' o di promozione
all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta
classe, ottenuta in precedenti esami di maturita' o di abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo
anno.
Sostengono altresi' l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo
anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo anno di
corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi
all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; cosi'
parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli
anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato,
non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano
superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16 febbraio 2010).
12. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita'
all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, puo'
valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite
commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneita' ad una delle
classi precedenti l'ultima ovvero come idoneita' all'ultima classe.
13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di
mancata presentazione agli esami di Stato.