Art. 7 
 
 
               Esame preliminare dei candidati esterni 
 
  1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso  di
promozione o idoneita' all'ultima classe, anche riferita ad un  corso
di studi di un  paese  appartenente  all'Unione  Europea  di  tipo  e
livello equivalente,  e'  subordinata  al  superamento  di  un  esame
preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte,  grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal  piano
di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o  degli  anni
per i quali non siano in possesso della promozione  o  dell'idoneita'
alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi
dell'ultimo anno.  Sostengono  altresi'  l'esame  preliminare,  sulle
materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati  in
possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo anno, anche riferita
ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione  Europea  di
tipo e livello equivalente, che non  hanno  frequentato  il  predetto
anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere  scrutinati  per
l'ammissione all'esame. L'esame preliminare e' sostenuto  davanti  al
consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario,  collegata
alla commissione alla quale il candidato  e'  stato  assegnato  (cfr.
legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3;  art.
1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.  134,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167). 
  2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2,
lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneita'  all'ultima
classe di altro corso di studio sostengono l'esame  preliminare  solo
sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti  con  quelle
del corso gia' seguito, con riferimento sia  alle  classi  precedenti
l'ultima sia all'ultimo anno. 
  3. I candidati esterni provenienti da  Paesi  dell'Unione  europea,
che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe
di un corso di studi di tipo e livello equivalente,  sono  ammessi  a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi
1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame  preliminare
sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni  per
i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita'  alla
classe successiva, nonche' su quelle  previste  dal  piano  di  studi
dell'ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione  o  di
idoneita' all'ultima classe di un corso di studio di tipo  e  livello
equivalente sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal
piano  di  studi  dell'ultimo  anno.  Il  requisito  dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.  3,
comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni
di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
  4.  I  candidati  esterni  non  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione
Europea, che abbiano frequentato  con  esito  positivo  in  Italia  o
presso  istituzioni  scolastiche  italiane   all'estero   classi   di
istruzione secondaria  di  secondo  grado,  ovvero  abbiano  comunque
conseguito il titolo  di  accesso  all'ultima  classe  di  istruzione
secondaria di secondo grado, sono  ammessi  a  sostenere  l'esame  di
Stato nelle ipotesi previste  dall'art.  3,  commi  1  e  2,  lettere
a),b),c),d), previo superamento  dell'esame  preliminare  di  cui  al
comma 1. 
  5. La disposizione di  cui  al  comma  2,  attesa  la  peculiarita'
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei  confronti
degli alunni del quinto  anno  di  corso  dell'istituto  agrario  con
specializzazione in viticoltura ed enologia  (durata  sessennale  del
corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato
del  corso  di  istituto  tecnico  agrario  di  durata  quinquennale,
subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima  classe
del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A  tal  fine
il  Dirigente  scolastico  cura  la  compatibilita'  dei   tempi   di
effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento  degli
esami preliminari. 
  6. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
collegata alla commissione alla quale il candidato esterno  e'  stato
assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e'  integrato  dai
docenti delle materie insegnate negli anni precedenti  l'ultimo.  Nel
caso di costituzione presso le  istituzioni  scolastiche  statali  di
apposite  commissioni  di  esame  con  soli  candidati  esterni,   si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4. 
  7. Il  Dirigente  scolastico,  sentito  il  collegio  dei  docenti,
stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari. 
  8. Ferma restando la responsabilita' collegiale,  il  consiglio  di
classe   puo'   svolgere   gli   esami   preliminari   operando   per
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso  quello
che la presiede. 
  9. Il candidato e'  ammesso  all'esame  di  Stato  se  consegue  un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle  discipline  per  le
quali sostiene la prova. 
  10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto  anche  di  crediti   formativi   eventualmente   acquisiti   e
debitamente documentati. 
  11. I candidati esterni provvisti  di  idoneita'  o  di  promozione
all'ultima classe, ovvero  di  ammissione  alla  frequenza  di  detta
classe, ottenuta in precedenti esami di maturita' o  di  abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, sostengono  l'esame  preliminare  sulle  materie  dell'ultimo
anno. 
  Sostengono altresi' l'esame preliminare sulle  materie  dell'ultimo
anno i candidati esterni che abbiano  frequentato  l'ultimo  anno  di
corso  nell'anno  o  negli  anni  scolastici  precedenti  e,  ammessi
all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; cosi'
parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o  negli
anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi  all'esame  di  Stato,
non abbiano sostenuto  le  relative  prove,  ovvero  non  le  abbiano
superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16 febbraio 2010). 
  12. L'esito positivo degli esami  preliminari,  anche  in  caso  di
mancato  superamento  dell'esame  di  Stato,  vale   come   idoneita'
all'ultima classe del tipo di istituto di  istruzione  secondaria  di
secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito  dei  medesimi  esami
preliminari, in caso di  non  ammissione  all'esame  di  Stato,  puo'
valere,  a  giudizio  del  consiglio  di  classe  o  delle   apposite
commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneita'  ad  una  delle
classi precedenti l'ultima ovvero come idoneita' all'ultima classe. 
  13. Il disposto di cui al comma 12 si  applica  anche  in  caso  di
mancata presentazione agli esami di Stato.