Art. 8 
 
 
                         Credito scolastico 
 
  1. Premesso che la nuova ripartizione  del  punteggio  del  credito
scolastico di cui al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre  2009
si applica nel corrente anno 2010/2011 nei confronti  degli  studenti
frequentanti il terzultimo anno e  penultimo  anno,  per  l'esame  di
Stato 2010/2011 i punteggi del credito scolastico relativo all'ultima
classe sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate
al decreto ministeriale n. 42 del 2 maggio 2007, che hanno sostituito
le tabelle allegate al decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
luglio 1998.  n.  323.  (Per  il  credito  scolastico  relativo  agli
anticipatari per merito vedi il successivo articolo 20,  comma  4.  I
punteggi  eventualmente  attribuiti  in  difformita'  devono   essere
ricalcolati dal Consiglio di  classe);  premesso,  altresi',  che  la
valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009
alla determinazione dei crediti scolastici, come  precisato  all'art.
2, il consiglio di classe, in sede  di  scrutinio  finale,  ai  sensi
delle vigenti  disposizioni,  procede  all'attribuzione  del  credito
scolastico ad ogni candidato interno,  sulla  base  della  tabella  A
(allegata al citato decreto ministeriale n. 42/2007) e della nota  in
calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza  che  hanno  le
votazioni assegnate  per  le  singole  discipline  sul  punteggio  da
attribuire quale credito  scolastico  e,  di  conseguenza,  sul  voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti  sia  in  corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale
di valutazione. 
  2. L'attribuzione del  punteggio,  in  numeri  interi,  nell'ambito
della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi
valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 323/1998; 
  3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui  all'art.
2, comma 10, il credito scolastico  per  l'anno  non  frequentato  e'
attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai  sensi  dell'art.
11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. 
  4. Agli alunni interni, che, per il penultimo  e  terzultimo  anno,
non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e'  attribuito
dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno,
in base ai risultati conseguiti, a seconda dei  casi,  per  idoneita'
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati  conseguiti
negli esami preliminari,  sostenuti  negli  anni  scolastici  decorsi
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo  le  indicazioni
della Tabella C. Agli alunni  che  frequentano  l'ultima  classe  per
effetto della dichiarazione di ammissione  alla  frequenza  di  detta
classe da parte di commissione di  esame  di  maturita',  il  credito
scolastico e' attribuito dal consiglio  di  classe  nella  misura  di
punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta,
non frequentate. Qualora l'alunno sia  in  possesso  di  idoneita'  o
promozione  alla  classe  quarta,  otterra'   il   relativo   credito
acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe. 
  5. Negli istituti professionali, per gli Esami di Stato  2010/2011,
la    valutazione    delle    attivita'    svolte    nell'area     di
professionalizzazione  e  delle  esperienze  condotte  in  alternanza
scuola-lavoro concorre ad  integrare  quella  delle  discipline  alle
quali tali attivita' ed esperienze afferiscono e contribuisce in  tal
senso alla definizione del credito scolastico. 
  6.  L'attribuzione  del  credito  scolastico  ad  ogni  alunno   va
deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio  di  classe,  nello
scrutinio  finale  dell'ultimo  anno  di  corso,  puo'  motivatamente
integrare, fermo restando il massimo  di  25  punti  attribuibili,  a
norma del comma 4 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  323/1998,   il   punteggio   complessivo   conseguito
dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti  negli
scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni,  relative  a
tale integrazione, opportunamente motivate,  vanno  verbalizzate  con
riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti  ed  idoneamente
documentate. 
  7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni  alunno
e' pubblicato all'albo dell'istituto. 
  8. Ai candidati esterni il credito  scolastico  e'  attribuito  dal
Consiglio di classe davanti al quale sostengono  l'esame  preliminare
di cui all'art. 7, sulla base  della  documentazione  del  curriculum
scolastico,  dei  crediti  formativi  e  dei  risultati  delle  prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate come crediti formativi. I crediti  formativi  devono  essere
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo  di  corso
cui  si  riferisce  l'esame.  Il  Consiglio  di   classe   stabilisce
preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e
formativo.  L'attribuzione  del  credito  deve   essere   deliberata,
motivata  e  verbalizzata.  Il  punteggio  attribuito  quale  credito
scolastico e' pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame. 
  Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle  bande  di
oscillazione, indicate nella Tabella C, andra' moltiplicato  per  due
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. 
  9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita'  o  di
Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe,  il
credito scolastico e' attribuito dal Consiglio di classe  davanti  al
quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, nella  misura
di punti 3 per il penultimo  anno  e,  qualora  non  in  possesso  di
promozione o idoneita' alla penultima classe, di  ulteriori  3  punti
per il  terzultimo  anno,  e  per  l'ultima  classe  sulla  base  dei
risultati delle prove preliminari. 
  10. Ai candidati esterni, in possesso  di  promozione  o  idoneita'
all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico  relativo
al penultimo e  al  terzultimo  anno  e'  il  credito  gia'  maturato
(calcolato  secondo  le  tabelle  allegate  al  decreto  ministeriale
42/2007) ovvero quello attribuito,  per  tali  anni  (calcolato  come
sopra), dal Consiglio di classe in base ai  risultati  conseguiti,  a
seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della Tabella
B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni
scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni  per
i quali i candidati non sono in possesso ne' di  promozione,  ne'  di
idoneita'  ne'  abbiano  sostenuto  esami  preliminari,  il   credito
scolastico e' attribuito nella misura di punti 3 per anno. 
  11.  Per  tutti  i  candidati  esterni,  in  possesso  di   crediti
formativi, la Commissione puo' motivatamente aumentare  il  punteggio
nella misura di 1 punto, fermo restando il limite  massimo  di  punti
venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4). 
  12. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito
della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto
previsto all'art. 11, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998,  dal  competente  consiglio  di
classe. 
  13. I docenti di Religione Cattolica  partecipano  a  pieno  titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione
del  credito  scolastico  agli  alunni  che  si  avvalgono  di   tale
insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse  con  il  quale
l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto. 
  14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico
i  docenti  incaricati  delle  attivita'   didattiche   e   formative
alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti
si esprimono sull'interesse  manifestato  e  sul  profitto  raggiunto
limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attivita'. 
  15. Il consiglio di classe tiene conto,  altresi',  degli  elementi
conoscitivi preventivamente forniti da  eventuale  personale  esterno
(docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le  attivita'  o
gli   insegnamenti   che   contribuiscono   all'ampliamento   e    al
potenziamento dell'offerta formativa. 
  16.  Sempre  ai  fini  dell'attribuzione  del  credito   scolastico
nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe  tiene
conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli
alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della  religione
cattolica,   attivita'   di   studio   individuale,   traendone    un
arricchimento  culturale  o  disciplinare  specifico,  certificato  e
valutato dalla scuola secondo modalita' deliberate dalla  istituzione
scolastica medesima.  Nel  caso  in  cui  l'alunno  abbia  scelto  di
assentarsi dalla scuola per partecipare ad  iniziative  formative  in
ambito extrascolastico, potra' far valere tali attivita' come crediti
formativi  qualora  presentino  i  requisiti  previsti  dal   decreto
ministeriale n. 49 del 24-2-2000. 
  17. Nella Regione Lombardia, l'attribuzione del credito  scolastico
ai candidati di cui all'art. 2, comma 1 lettera e) ammessi agli esami
di Stato viene effettuata in sede di scrutinio finale  dal  consiglio
della classe dell'istituto professionale al quale gli  studenti  sono
stati assegnati in qualita' di aspiranti  interni,  tenuto  conto  di
quanto previsto dalle Linee Guida adottate con  decreto  ministeriale
18 gennaio 2011 e sulla base della citata  relazione  documentata  di
cui all'art. 2, comma 1 lettera e). 
  Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla
tabella  A  allegata  al  decreto  ministeriale  n.   42/2007   viene
attribuito per la classe terza in base al  punteggio  del  titolo  di
Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del  titolo  di
Diploma Professionale, per la classe quinta, in base alla  media  dei
voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna  disciplina  o
gruppo di discipline insegnate nel corso annuale  previsto  dall'art.
15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall'Intesa 16 marzo  2009  tra
il MIUR e la Regione Lombardia.