Art. 8
Credito scolastico
1. Premesso che la nuova ripartizione del punteggio del credito
scolastico di cui al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009
si applica nel corrente anno 2010/2011 nei confronti degli studenti
frequentanti il terzultimo anno e penultimo anno, per l'esame di
Stato 2010/2011 i punteggi del credito scolastico relativo all'ultima
classe sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate
al decreto ministeriale n. 42 del 2 maggio 2007, che hanno sostituito
le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998. n. 323. (Per il credito scolastico relativo agli
anticipatari per merito vedi il successivo articolo 20, comma 4. I
punteggi eventualmente attribuiti in difformita' devono essere
ricalcolati dal Consiglio di classe); premesso, altresi', che la
valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009
alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'art.
2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi
delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito
scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A
(allegata al citato decreto ministeriale n. 42/2007) e della nota in
calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da
attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale
di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito
della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi
valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 323/1998;
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art.
2, comma 10, il credito scolastico per l'anno non frequentato e'
attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.
11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno,
non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito
dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno,
in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita'
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti
negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni
della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per
effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta
classe da parte di commissione di esame di maturita', il credito
scolastico e' attribuito dal consiglio di classe nella misura di
punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta,
non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneita' o
promozione alla classe quarta, otterra' il relativo credito
acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
5. Negli istituti professionali, per gli Esami di Stato 2010/2011,
la valutazione delle attivita' svolte nell'area di
professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza
scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle
quali tali attivita' ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal
senso alla definizione del credito scolastico.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va
deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello
scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, puo' motivatamente
integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a
norma del comma 4 dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito
dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli
scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a
tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con
riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente
documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno
e' pubblicato all'albo dell'istituto.
8. Ai candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal
Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di cui all'art. 7, sulla base della documentazione del curriculum
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso
cui si riferisce l'esame. Il Consiglio di classe stabilisce
preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e
formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata,
motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito
scolastico e' pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame.
Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di
oscillazione, indicate nella Tabella C, andra' moltiplicato per due
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di
Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il
credito scolastico e' attribuito dal Consiglio di classe davanti al
quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, nella misura
di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di
promozione o idoneita' alla penultima classe, di ulteriori 3 punti
per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei
risultati delle prove preliminari.
10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneita'
all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo
al penultimo e al terzultimo anno e' il credito gia' maturato
(calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale
42/2007) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come
sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a
seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della Tabella
B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni
scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per
i quali i candidati non sono in possesso ne' di promozione, ne' di
idoneita' ne' abbiano sostenuto esami preliminari, il credito
scolastico e' attribuito nella misura di punti 3 per anno.
11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti
formativi, la Commissione puo' motivatamente aumentare il punteggio
nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti
venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).
12. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito
della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto
previsto all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, dal competente consiglio di
classe.
13. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione
del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale
insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale
l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.
14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico
i docenti incaricati delle attivita' didattiche e formative
alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti
si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto
limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attivita'.
15. Il consiglio di classe tiene conto, altresi', degli elementi
conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno
(docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attivita' o
gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al
potenziamento dell'offerta formativa.
16. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico
nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene
conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli
alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione
cattolica, attivita' di studio individuale, traendone un
arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e
valutato dalla scuola secondo modalita' deliberate dalla istituzione
scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di
assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in
ambito extrascolastico, potra' far valere tali attivita' come crediti
formativi qualora presentino i requisiti previsti dal decreto
ministeriale n. 49 del 24-2-2000.
17. Nella Regione Lombardia, l'attribuzione del credito scolastico
ai candidati di cui all'art. 2, comma 1 lettera e) ammessi agli esami
di Stato viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio
della classe dell'istituto professionale al quale gli studenti sono
stati assegnati in qualita' di aspiranti interni, tenuto conto di
quanto previsto dalle Linee Guida adottate con decreto ministeriale
18 gennaio 2011 e sulla base della citata relazione documentata di
cui all'art. 2, comma 1 lettera e).
Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla
tabella A allegata al decreto ministeriale n. 42/2007 viene
attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di
Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di
Diploma Professionale, per la classe quinta, in base alla media dei
voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline insegnate nel corso annuale previsto dall'art.
15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra
il MIUR e la Regione Lombardia.