Art. 9
Crediti formativi
1. Per l'anno scolastico 2010/2011, valgono le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2011 per consentirne
l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa
l'autocertificazione, ai sensi e con le modalita' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nei casi di attivita'
svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i
candidati esterni devono essere opportunamente informati perche'
possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data
fissata per l'inizio degli esami stessi.