Art. 9 
 
 
                          Crediti formativi 
 
  1. Per l'anno scolastico 2010/2011, valgono le disposizioni di  cui
al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49. 
  2. La documentazione relativa ai crediti formativi  deve  pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15 maggio  2011  per  consentirne
l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa
l'autocertificazione, ai sensi e con le modalita' di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nei  casi  di  attivita'
svolte presso pubbliche amministrazioni. 
  3. Qualora gli esami preliminari inizino  prima  del  15  maggio  i
candidati esterni  devono  essere  opportunamente  informati  perche'
possano presentare gli eventuali crediti formativi prima  della  data
fissata per l'inizio degli esami stessi.