IL DIRETTORE GENERALE 
               della tutela delle condizioni di lavoro 
             del Ministero del lavoro e delle politiche 
 
                                  e 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
               della prevenzione e della comunicazione 
                     del Ministero della salute 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                       della Protezione civile 
 
                                  e 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
  dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 
                     del Ministero dell'interno 
 
  Visto l'art. 2 del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2009,  n.  106,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3  agosto
2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che  prevede
l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle  norme  ivi
contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge  8
novembre 1991, n. 381, delle  organizzazioni  di  volontariato  della
protezione  civile,  ivi  compresi  i  volontari  della  Croce  Rossa
Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico  e  dei
volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle  particolari  modalita'
di svolgimento delle rispettive attivita'; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante  «Disciplina  delle
cooperative sociali»; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225,  recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale  della  protezione  civile»  ed,  in  particolare,
l'art. 18; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  n.
15 marzo 1997, n. 59, ed il particolare, gli articoli 107 e 108; 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante  «legge-quadro  in
materia di incendi boschivi»; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 40 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  dell'8  febbraio
2001, n. 194, recante «Nuova disciplina  della  partecipazione  delle
organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Ritenuto di dover provvedere  all'applicazione  delle  disposizioni
del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali  di  cui
alla  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  alle   organizzazioni   di
volontariato della protezione civile,  compresi  i  gruppi  comunali,
nonche' ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo  nazionale
soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco; 
  Tenuto conto  delle  particolari  modalita'  di  svolgimento  delle
rispettive attivita'; 
  Ritenuto, altresi', di dover assicurare la tutela  della  salute  e
della sicurezza ai lavoratori, ai  soci  lavoratori  e  ai  volontari
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381,
ai volontari  aderenti  alle  organizzazioni  di  volontariato  della
protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonche'  ai  volontari
della Croce Rossa Italiana, del Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e
speleologico e ai volontari dei vigili del  fuoco,  uniformemente  su
tutto il territorio nazionale; 
  Ravvisata la necessita' di coniugare la tutela della salute e della
sicurezza dei volontari della protezione civile con il  perseguimento
degli obiettivi per i quali e' stato istituito il Servizio  nazionale
della protezione civile, ossia la tutela dell'integrita' della  vita,
dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo
di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi  o  da  altri
eventi calamitosi; 
  Considerato che le organizzazioni di volontariato della  protezione
civile, ai sensi dell'art.  1  l  della  sopra  richiamata  legge  24
febbraio  1992,  n.  225,  sono  strutture  operative  nazionali  del
Servizio nazionale della protezione civile; 
  Sentita la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e
sicurezza sul lavoro nella seduta del 17 novembre 2010; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al  presente
decreto, si intende per: 
  a) «organizzazione di volontariato della protezione  civile»:  ogni
organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi  i
gruppi comunali e intercomunali di protezione civile,  che  svolge  o
promuove, avvalendosi prevalentemente  delle  prestazioni  personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita'  di  previsione,
prevenzione e soccorso in vista o  in  occasione  di  eventi  di  cui
all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  ivi  comprese  le
attivita' di cui alla legge 21 novembre  2000,  n.  353,  e  all'art.
5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n, 343, convertito
con modificazioni dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401,  nonche'
attivita' di formazione e addestramento, nelle stesse materie; 
  b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale  trasferire
conoscenze e procedure utili all'acquisizione di  competenze  per  lo
svolgimento    in    sicurezza     delle     attivita'     operative,
all'identificazione e alla eliminazione,  o,  ove  impossibile,  alla
riduzione e alla gestione dei rischi; 
  c)  «informazione»:  complesso  di  attivita'  dirette  a   fornire
conoscenze  utili  all'identificazione,  alla  eliminazione,  o,  ove
impossibile,  alla  riduzione  e  alla  gestione  dei  rischi   nello
svolgimento delle attivita' operative; 
  d) «addestramento»: complesso di attivita' dirette a far apprendere
l'uso corretto  di  attrezzature,  macchine,  impianti,  dispositivi,
anche di protezione individuale, nonche' le misure e le procedure  di
intervento; 
  e)  «controllo  sanitario»:  insieme  degli   accertamenti   medici
basilari individuati anche da disposizioni delle regioni  e  province
autonome, emanate specificatamente per il  volontariato  oggetto  del
presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle  condizioni  di
salute,  quale  misura  generale  di  prevenzione  nell'ambito  delle
attivita' di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo
quanto specificato al successivo art. 5 in  materia  di  sorveglianza
sanitaria.