Art. 2 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di  cui  al
decreto legislativo n. 81/2008 sono  applicate  tenendo  conto  delle
particolari esigenze che caratterizzano le attivita' e gli interventi
svolti dai volontari della protezione  civile,  dai  volontari  della
Croce  Rossa  Italiana  e  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e
speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali: 
  a)  necessita'  di  intervento  immediato  anche  in   assenza   di
preliminare pianificazione; 
  b) organizzazione  di  uomini,  mezzi  e  logistica,  improntata  a
carattere di immediatezza operativa; 
  c) imprevedibilita' e indeterminatezza del contesto  degli  scenari
emergenziali nei  quali  il  volontario  viene  chiamato  ad  operare
tempestivamente e  conseguente  impossibilita'  pratica  di  valutare
tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli  28  e
29 del decreto legislativo n. 81/2008; 
  d) necessita' di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali,
alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte  da  operare
in materia di prevenzione e protezione, pur osservando  ed  adottando
sostanziali e concreti criteri operativi in  grado  di  garantire  la
tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte. 
  2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non  puo'
comportare, l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di
protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art.  5-bis,
comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
  3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi  di  lavoro
di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei  riguardi
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381,
tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni  che
si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e  alle  attivita'
che sono realizzate da persone con disabilita'.