Art. 3 
 
 
              Disposizioni relative alle organizzazioni 
               di volontariato della protezione civile 
 
  1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al
decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni  di
volontariato  della  protezione   civile,   di   seguito   denominate
organizzazioni, come definite all'art. 1,  nel  rispetto  delle  loro
caratteristiche strutturali, organizzative e  funzionali  preordinate
alle attivita' e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225 e  alla  legge  21  novembre  2000,  n.  353  e
all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,  n.  343,
convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
  2. Ai fini dell'applicazione del presente  decreto,  il  volontario
della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al
lavoratore esclusivamente per le attivita'  specificate  all'art.  4,
commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre  persone,  presenti  nelle
sedi delle  organizzazioni  nonche'  sui  luoghi  di  intervento,  di
formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle  sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua  formazione,  informazione
alle istruzioni operative, alle procedure,  alle  attrezzature  e  ai
dispositivi di protezione individuale in dotazione. 
  3. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto,  il  legale
rappresentante delle organizzazioni e'  tenuto  all'osservanza  degli
obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui  sussistano
rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.