Art. 6 
 
Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al  Corpo  nazionale
  del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del  fioco
  delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  della  Regione
  autonoma Valle d'Aosta. 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art.  7,
si  applicano  anche  al  Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino   e
speleologico,  alle  componenti  volontaristiche  della  Croce  Rossa
Italiana nonche' agli organismi equivalenti esistenti  nella  regione
Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed  ai
Corpi dei vigili  del  fuoco  volontari  dei  comuni  delle  medesime
province autonome e alla componente volontaria del  Corpo  valdostano
dei vigili del fuoco. 
  2. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi
comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilita' e
sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende  una  articolazione
di compiti e responsabilita',  a  livello  centrale  e  territoriale,
conforme al principio di effettivita' di cui all'art. 299 del decreto
legislativo n. 81/2008. 
  3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale  dei
vigili del fuoco di cui all'art. 6 del decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni  previste  per
il personale permanente del medesimo corpo.