Art. 8 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui
all'art. 4, comma  1,  le  attivita'  di  cui  abbia  beneficiato  il
volontariato, compatibilmente con gli scenari  di  rischio  ove  gia'
individuati dalle autorita' competenti, anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  decorsi  180
giorni dalla data di pubblicazione del medesimo. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 13 aprile 2011 
 
                 Il direttore generale della tutela 
                     delle condizioni di lavoro 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
                            Mastropietro 
 
                      Il Capo del dipartimento 
               della prevenzione e della comunicazione 
                     del Ministero della salute 
                               Oleari 
 
          Il Capo del dipartimento della protezione civile 
                              Gabrielli 
 
           Il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, 
             del soccorso pubblico e della difesa civile 
                     del Ministero dell'interno 
                               Tronca 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n.307