Art. 2
1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti
prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista
nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo
194/95, che viene certificata da questo Ministero.
2. Il centro «Regione Toscana, settore servizio fitosanitario
regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo» e'
tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione
precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche'
la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato
nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal
presente decreto.
4. Il centro «Regione Toscana, settore servizio fitosanitario
regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo», deve
richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi
prima della data di scadenza, al fine della convalida della
persistenza dei requisiti richiesti.
5. I costi sono a carico del centro richiedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2011
Il direttore generale: Blasi