Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto  legislativo
194/95, che viene certificata da questo Ministero. 
  2. Il  centro  «Regione  Toscana,  settore  servizio  fitosanitario
regionale, servizi  agroambientali,  di  vigilanza  e  controllo»  e'
tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione
precisa delle tipologie delle prove che andra' ad  eseguire,  nonche'
la loro localizzazione territoriale. 
  3. Il citato centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto. 
  4. Il  centro  «Regione  Toscana,  settore  servizio  fitosanitario
regionale, servizi agroambientali, di vigilanza  e  controllo»,  deve
richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno  sei  mesi
prima  della  data  di  scadenza,  al  fine  della  convalida   della
persistenza dei requisiti richiesti. 
  5. I costi sono a carico del centro richiedente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° luglio 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi