IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 4 del sopra citato decreto legislativo concernente
condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti
sostanze attive iscritte in Allegato I;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto, in particolare, l'art. 80 del sopra citato regolamento
concernente «Misure transitorie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 22 settembre 2008 presentata dall'Impresa
Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa, 130,
diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per
piante ornamentali/PPO denominato T & T TB contenente le sostanze
attive tebuconazolo e trifloxystrobin;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il
Ministero della salute e Universita' degli studi di Milano - MURCOR,
per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione
corredato di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n.
194/1995;
Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza
attiva trifloxystrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2013 in attuazione della
direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;
Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza
attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva
2008/125/CE della Commissione;
Vista la valutazione dell' Universita' degli studi di Milano in
merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata
dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto
fitosanitario in questione;
Vista la nota dell'Ufficio in data 3 maggio 2011, prot. n. 14305,
con la quale e' stata richiesta la documentazione per la conclusione
dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;
Vista la nota pervenuta in data 8 giugno 2011 da cui risulta che
l'Impresa Bayer CropScience Srl ha presentato la documentazione
richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la
denominazione del prodotto in FLINT MAX COMPACT;
Ritenuto di autorizzare il prodotto FLINT MAX COMPACT fino al 31
agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva
tebuconazolo;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale
Certosa, 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato FLINT MAX COMPACT
con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di
scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo
nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato in taglie da 4 - 8 - 10 - 20 - 30 - 40
- 50 - 60 compresse da g 2,5.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:
Bayer CropScience AG in Dormagen (Germania); Bayer SAS in Marle
sur Serre (Francia);
nonche' formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello
stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (BG).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14457/PPO.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2011
Il direttore generale: Borrello