IL GOVERNATORE 
 
  L'articolo 31 del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio  2010  -
che recepisce in  Italia  la  direttiva  2007/64/CE  sui  servizi  di
pagamento - rimette alla Banca d'Italia  l'emanazione  di  misure  di
attuazione delle disposizioni  di  cui  al  Titolo  II  del  medesimo
decreto, riguardanti diritti ed obblighi delle parti di un  contratto
per la prestazione di servizi di pagamento. 
  Alla luce di detta previsione, l'accluso provvedimento,  che  tiene
conto anche delle osservazioni formulate nell'ambito  di  un'apposita
procedura di consultazione pubblica, fornisce indicazioni a contenuto
vincolante per i prestatori e per  gli  utilizzatori  di  servizi  di
pagamento:  dal  comportamento  di  entrambi   dipende   infatti   il
conseguimento delle finalita' di regolare funzionamento  del  sistema
dei pagamenti, di sicurezza ed  efficienza  dei  servizi,  di  tutela
degli utilizzatori alle quali e' indirizzata la normativa. 
  La  realizzazione  di  detti  obiettivi,  propri  delle  competenze
esercitate dalla Banca d'Italia ai  sensi  dell'art.  146  del  Testo
Unico Bancario e nell'ambito dell'Eurosistema,  e'  legata  anche  al
corretto funzionamento delle piattaforme tecniche, delle procedure  e
delle regole interne al sistema dei pagamenti. Per questo motivo,  le
norme del Titolo  II  del  decreto  e  le  relative  disposizioni  di
attuazione costituiscono un vincolo anche per i gestori  di  circuiti
di pagamento nonche' per i fornitori  di  servizi  di  supporto  alla
prestazione di servizi di pagamento. 
  Il Provvedimento e' articolato in sette Sezioni che seguono  l'iter
dispositivo  definito  dalla  normativa  primaria  e  dettano   norme
riguardanti l'ambito di  applicazione  della  disciplina,  le  spese,
l'autorizzazione  e  l'esecuzione   delle   operazioni   nonche'   la
responsabilita' delle parti di un'operazione di  pagamento,  oltre  a
disposizioni transitorie finali. 
  Al provvedimento e' allegato il documento «Tipologie  di  strumenti
di piu'  elevata  qualita'  sotto  il  profilo  della  sicurezza»:  i
prestatori di servizi  di  pagamento  che  decidano  di  osservare  i
requisiti di sicurezza  ivi  indicati  possono  chiedere  alla  Banca
d'Italia  che  i  relativi  strumenti  siano  inclusi  in  una  lista
pubblica. Al fine di incentivare il ricorso a modalita' di  pagamento
connotate da elevati profili di affidabilita', in  caso  di  utilizzo
indebito degli strumenti inclusi nella lista  pubblica  la  clientela
puo' giovarsi di forme di responsabilita' attenuata. 
  L'accluso provvedimento sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito www.bancaditalia.it; al fine  di
assicurare ai prestatori di servizi di pagamento un  congruo  periodo
di tempo per la realizzazione dei necessari adeguamenti organizzativi
e tecnici, esso entrera' in vigore il 1° ottobre 2011. 
    Roma, 5 luglio 2011 
 
                                               Il Governatore: Draghi