Art. 11
Variazioni del Contratto di sviluppo
e valutazione delle stesse
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del 24
settembre 2010 le variazioni riguardanti i soggetti beneficiari sono
ammissibili solo se conseguenti a fusioni, scissioni, conferimenti o
cessioni di azienda o ramo di azienda interessati dalla proposta di
contratto di sviluppo, risultanti da atto pubblico. Le operazioni di
cui al presente articolo dovranno essere preventivamente comunicate
all'Agenzia.
2. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24
settembre 2010 si concludano positivamente, l'Agenzia ne da'
comunicazione al MiSE. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione
dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MiSE, l'Agenzia
autorizza le variazioni dandone comunicazione allo stesso Ministero.
Nelle more dell'approvazione da parte dell'Agenzia delle predette
variazioni, restano sospese le erogazioni.
3. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24
settembre 2010 si concludano negativamente, si applicano le
disposizioni del successivo art. 12.