Art. 11 
 
 
                Variazioni del Contratto di sviluppo 
                     e valutazione delle stesse 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto  del  24
settembre 2010 le variazioni riguardanti i soggetti beneficiari  sono
ammissibili solo se conseguenti a fusioni, scissioni, conferimenti  o
cessioni di azienda o ramo di azienda interessati dalla  proposta  di
contratto di sviluppo, risultanti da atto pubblico. Le operazioni  di
cui al presente articolo dovranno essere  preventivamente  comunicate
all'Agenzia. 
  2. Laddove le verifiche di cui  all'art.  12  del  decreto  del  24
settembre  2010  si  concludano  positivamente,  l'Agenzia   ne   da'
comunicazione  al  MiSE.  Decorsi  15  giorni   dalla   comunicazione
dell'Agenzia, in assenza di rilievi  da  parte  del  MiSE,  l'Agenzia
autorizza le variazioni dandone comunicazione allo stesso  Ministero.
Nelle more dell'approvazione da  parte  dell'Agenzia  delle  predette
variazioni, restano sospese le erogazioni. 
  3. Laddove le verifiche di cui  all'art.  12  del  decreto  del  24
settembre  2010  si  concludano  negativamente,   si   applicano   le
disposizioni del successivo art. 12.