Art. 12 
 
 
                               Revoche 
 
  1. Nel caso in cui l'Agenzia verifichi la sussistenza di condizioni
per la revoca parziale o totale delle agevolazioni o  del  contratto,
in relazione alle fattispecie di cui all'art. 19 del decreto  del  24
settembre 2010 e con  riferimento  al  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi che ne motivano la concessione, la stessa propone  al  MiSE
la revoca per la necessaria autorizzazione. Decorsi 15  giorni  dalla
comunicazione dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del  MISE,
detta autorizzazione si intende concessa e  l'Agenzia  procede  nella
revoca. 
  2.  In  caso  di  revoca,  anche  a  seguito   di   rinuncia   alle
agevolazioni, in relazione ad uno o piu' dei progetti  d'investimento
e/o di ricerca  e  prevalente  sviluppo  sperimentale  del  programma
oggetto   del   Contratto   di   sviluppo   sottoscritto,   l'Agenzia
verifichera'  che  permanga  la   validita'   tecnico-economica   del
programma oggetto  del  Contratto  di  sviluppo  sottoscritto.  Detta
verifica sara' effettuata anche nel caso  in  cui  l'ammontare  degli
investimenti  dell'intero  programma  di  sviluppo   complessivamente
realizzati e ritenuti ammissibili risulti ridotto  di  oltre  il  20%
rispetto all'ammontare degli investimenti ammessi. In caso  di  esito
negativo delle suddette verifiche, si applica la  procedura  prevista
al comma 1 del presente articolo.