Art. 12
Revoche
1. Nel caso in cui l'Agenzia verifichi la sussistenza di condizioni
per la revoca parziale o totale delle agevolazioni o del contratto,
in relazione alle fattispecie di cui all'art. 19 del decreto del 24
settembre 2010 e con riferimento al mancato raggiungimento degli
obiettivi che ne motivano la concessione, la stessa propone al MiSE
la revoca per la necessaria autorizzazione. Decorsi 15 giorni dalla
comunicazione dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MISE,
detta autorizzazione si intende concessa e l'Agenzia procede nella
revoca.
2. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle
agevolazioni, in relazione ad uno o piu' dei progetti d'investimento
e/o di ricerca e prevalente sviluppo sperimentale del programma
oggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto, l'Agenzia
verifichera' che permanga la validita' tecnico-economica del
programma oggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto. Detta
verifica sara' effettuata anche nel caso in cui l'ammontare degli
investimenti dell'intero programma di sviluppo complessivamente
realizzati e ritenuti ammissibili risulti ridotto di oltre il 20%
rispetto all'ammontare degli investimenti ammessi. In caso di esito
negativo delle suddette verifiche, si applica la procedura prevista
al comma 1 del presente articolo.