Art. 14 
 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni fase  del  procedimento  l'Agenzia  e  il  MiSE  possono
effettuare controlli e ispezioni, anche  a  campione,  sui  programmi
agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e  il
mantenimento delle agevolazioni  medesime,  nonche'  la  regolare  ed
effettiva realizzazione degli interventi finanziati. 
  2. Il MiSE nella convenzione con l'Agenzia definisce le  modalita',
anche informatiche, per accedere  ai  dati  inerenti  alle  attivita'
svolte dalla stessa.