Art. 14
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase del procedimento l'Agenzia e il MiSE possono
effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui programmi
agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' la regolare ed
effettiva realizzazione degli interventi finanziati.
2. Il MiSE nella convenzione con l'Agenzia definisce le modalita',
anche informatiche, per accedere ai dati inerenti alle attivita'
svolte dalla stessa.