Art. 15 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto del 24
settembre 2010 hanno presentato domanda sulla base delle disposizioni
in materia dei Contratti di programma, a valere sul  decreto  del  24
gennaio 2008 e/o sul decreto interministeriale del 2 maggio  2008,  e
che non abbiano stipulato il relativo contratto, possono chiedere, ai
sensi dell'art. 43, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
la domanda venga valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di  cui
al decreto del 24 settembre 2010. 
  2. Ai fini della valutazione  l'Agenzia,  fatta  salva  l'attivita'
istruttoria gia' eventualmente svolta,  puo'  richiedere  l'ulteriore
documentazione necessaria, anche tenuto conto delle  disposizioni  di
cui al presente decreto. 
  3. E' fatta salva la data di ammissibilita'  delle  spese  previste
dalla normativa vigente al momento della presentazione della  domanda
originaria. 
  4. Il MiSE aggiorna le presenti direttive in relazione ad ulteriori
esigenze di sviluppo e sostegno all'economia. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma , 11 maggio 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 330