Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto del 24
settembre 2010 hanno presentato domanda sulla base delle disposizioni
in materia dei Contratti di programma, a valere sul decreto del 24
gennaio 2008 e/o sul decreto interministeriale del 2 maggio 2008, e
che non abbiano stipulato il relativo contratto, possono chiedere, ai
sensi dell'art. 43, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
la domanda venga valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui
al decreto del 24 settembre 2010.
2. Ai fini della valutazione l'Agenzia, fatta salva l'attivita'
istruttoria gia' eventualmente svolta, puo' richiedere l'ulteriore
documentazione necessaria, anche tenuto conto delle disposizioni di
cui al presente decreto.
3. E' fatta salva la data di ammissibilita' delle spese previste
dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda
originaria.
4. Il MiSE aggiorna le presenti direttive in relazione ad ulteriori
esigenze di sviluppo e sostegno all'economia.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma , 11 maggio 2011
Il Ministro: Romani
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 330