Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. I beneficiari delle  agevolazioni,  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto del 24 settembre 2010 sono: 
    a) il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente; 
    b)  le  eventuali  altre   imprese   partecipanti   ai   progetti
d'investimento, denominate aderenti. 
  2. Il proponente assume nei confronti dell'Agenzia la qualifica  di
interlocutore formale dei soggetti aderenti.  L'Agenzia  si  riserva,
ove necessario,  di  interloquire  direttamente  con  ciascuna  delle
imprese aderenti informandone il proponente. 
  3.  Nel  caso  in  cui  il  programma  includa  piu'  progetti,  il
proponente ne assicura l'interdipendenza funzionale e la coerenza con
un unico disegno di sviluppo produttivo, economico,  occupazionale  e
territoriale.