Art. 3
Soggetti beneficiari
1. I beneficiari delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 2 del
decreto del 24 settembre 2010 sono:
a) il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente;
b) le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti
d'investimento, denominate aderenti.
2. Il proponente assume nei confronti dell'Agenzia la qualifica di
interlocutore formale dei soggetti aderenti. L'Agenzia si riserva,
ove necessario, di interloquire direttamente con ciascuna delle
imprese aderenti informandone il proponente.
3. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, il
proponente ne assicura l'interdipendenza funzionale e la coerenza con
un unico disegno di sviluppo produttivo, economico, occupazionale e
territoriale.