Art. 4
Progetti d'investimento
1. I progetti d'investimento ammissibili sono quelli indicati
all'art. 4 del decreto del 24 settembre 2010.
2. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, l'Agenzia ne
verifichera' la coerenza strategica e l'impatto in termini di
reciproca utilita' nei confronti delle diverse imprese partecipanti,
nonche' l'unitarieta' sotto il profilo imprenditoriale, risultando i
singoli investimenti funzionali alla produzione di determinati beni o
servizi.
3. Gli eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente
sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24
settembre 2010, debbono risultare funzionali al programma di
sviluppo, nonche' strettamente connessi e sussidiari ai progetti di
investimento contemplati dal programma medesimo.