Art. 4 
 
 
                       Progetti d'investimento 
 
  1. I  progetti  d'investimento  ammissibili  sono  quelli  indicati
all'art. 4 del decreto del 24 settembre 2010. 
  2. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, l'Agenzia ne
verifichera'  la  coerenza  strategica  e  l'impatto  in  termini  di
reciproca utilita' nei confronti delle diverse imprese  partecipanti,
nonche' l'unitarieta' sotto il profilo imprenditoriale, risultando  i
singoli investimenti funzionali alla produzione di determinati beni o
servizi. 
  3. Gli eventuali  progetti  di  ricerca  industriale  e  prevalente
sviluppo sperimentale  di  cui  al  Titolo  IV  del  decreto  del  24
settembre  2010,  debbono  risultare  funzionali  al   programma   di
sviluppo, nonche' strettamente connessi e sussidiari ai  progetti  di
investimento contemplati dal programma medesimo.