Art. 5 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con  la
sottoscrizione   del   contratto,   subordinatamente   alla   formale
assunzione degli impegni finanziari a carico  del  MiSE  ovvero,  ove
occorra, delle Regioni che partecipano al finanziamento medesimo,  in
seguito  all'esito  positivo  dell'istruttoria  e  sulla  base  della
valutazione tecnico-economica e finanziaria  effettuata  sull'istanza
di accesso alla procedura di negoziazione, di cui al successivo  art.
6, corredata di tutta  la  documentazione  indicata  all'art.  7  del
decreto del 24 settembre 2010. 
  L'Agenzia   sulla   base   della   valutazione   del   progetto   e
successivamente alla negoziazione con  il  proponente,  tenuto  conto
delle risorse finanziarie disponibili,  individua  nell'ambito  delle
categorie di aiuto applicabili tra quelle  vigenti  ed  operative  al
momento  della  presentazione  dell'istanza,  la/e   tipologia/e   di
agevolazione, che meglio risponde alle esigenze del progetto proposto
e le concede nei  limiti  di  quanto  disposto  dal  decreto  del  24
settembre 2010  con  riferimento  al  divieto  di  cumulo  con  altre
agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle ottenute  nella  forma
di benefici fiscali e di garanzia. 
  2. In  sede  di  prima  applicazione  sono  applicabili,  anche  in
combinazione tra loro, le tipologie di aiuto di cui: 
    a)  legge  15  maggio  1989,   n.   181,   ad   eccezione   della
partecipazione al capitale; 
    b) regime di aiuto per la concessione di agevolazioni  in  favore
di  programmi  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  approvato  con
decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007
- Aiuto di Stato n. 302/2007; 
    c)  decreto  ministeriale  del  23  luglio  2009   e   successivi
provvedimenti attuativi. 
  3.  Ai  fini  della  concessione  delle   agevolazioni   da   parte
dell'Agenzia si terra' conto in ogni caso del reg. (CE) n. 800/2008.