Art. 5
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con la
sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla formale
assunzione degli impegni finanziari a carico del MiSE ovvero, ove
occorra, delle Regioni che partecipano al finanziamento medesimo, in
seguito all'esito positivo dell'istruttoria e sulla base della
valutazione tecnico-economica e finanziaria effettuata sull'istanza
di accesso alla procedura di negoziazione, di cui al successivo art.
6, corredata di tutta la documentazione indicata all'art. 7 del
decreto del 24 settembre 2010.
L'Agenzia sulla base della valutazione del progetto e
successivamente alla negoziazione con il proponente, tenuto conto
delle risorse finanziarie disponibili, individua nell'ambito delle
categorie di aiuto applicabili tra quelle vigenti ed operative al
momento della presentazione dell'istanza, la/e tipologia/e di
agevolazione, che meglio risponde alle esigenze del progetto proposto
e le concede nei limiti di quanto disposto dal decreto del 24
settembre 2010 con riferimento al divieto di cumulo con altre
agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle ottenute nella forma
di benefici fiscali e di garanzia.
2. In sede di prima applicazione sono applicabili, anche in
combinazione tra loro, le tipologie di aiuto di cui:
a) legge 15 maggio 1989, n. 181, ad eccezione della
partecipazione al capitale;
b) regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore
di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione approvato con
decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007
- Aiuto di Stato n. 302/2007;
c) decreto ministeriale del 23 luglio 2009 e successivi
provvedimenti attuativi.
3. Ai fini della concessione delle agevolazioni da parte
dell'Agenzia si terra' conto in ogni caso del reg. (CE) n. 800/2008.