Art. 6
Termine iniziale per la presentazione della domanda
1. Le domande di accesso alla procedura di negoziazione possono
essere presentate a partire dal sessantesimo giorno dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia
tutte le variazioni, relative ai dati forniti al momento della
presentazione dell'istanza di accesso e della documentazione
allegata, che dovessero intervenire successivamente alla
presentazione della domanda.