Art. 6 
 
 
         Termine iniziale per la presentazione della domanda 
 
  1. Le domande di accesso alla  procedura  di  negoziazione  possono
essere  presentate  a   partire   dal   sessantesimo   giorno   dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Il  soggetto  proponente  comunica  tempestivamente  all'Agenzia
tutte le variazioni,  relative  ai  dati  forniti  al  momento  della
presentazione  dell'istanza  di  accesso   e   della   documentazione
allegata,   che   dovessero    intervenire    successivamente    alla
presentazione della domanda.