Art. 7
Istruttoria dell'istanza di accesso della proposta di Contratto di
sviluppo
1. L'istanza di accesso e la documentazione a corredo vengono
esaminate dall'Agenzia in ordine cronologico di presentazione, al
fine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilita'
dell'istanza stessa. In particolare l'Agenzia verifica la sussistenza
dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati agli artt. 2, 3 e 4 del
decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia procede alla valutazione
delle istanze di accesso alle agevolazioni in base alla sussistenza
dei criteri di valutazione riportati nell'allegato 4 del citato
decreto e con particolare riferimento alle «priorita' per la
finanziabilita' del programma» di cui al medesimo allegato 4 che, in
sede di prima applicazione, ferma restando la priorita' fissata per
le aree del Mezzogiorno, sono ordinate come segue:
1) previsione di recupero e riqualificazione di strutture
dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma;
2) idoneita' del programma a realizzare/consolidare sistemi di
filiera diretta ed allargata;
3) capacita' del programma di miglioramento dell'impatto
sull'ambiente;
4) intensita' dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari;
5) entita' dell'eventuale cofinanziamento regionale.
2. Per le imprese turistiche ai criteri di cui al comma 1 si
aggiungono quelli specificamente indicati nel citato allegato 4 del
decreto del 24 settembre 2010.
3. La valutazione e' condotta dall'Agenzia sulla base delle
informazioni desumibili dalle istanze di accesso alle agevolazioni.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso
l'Agenzia provvede a dare comunicazione scritta al soggetto
proponente, al MiSE e alla Regione/i interessate circa
l'ammissibilita' dell'istanza ovvero i motivi ostativi
all'accoglimento della stessa, assegnando in quest'ultimo caso al
soggetto proponente il termine di 10 giorni per l'eventuale
presentazione di osservazioni e/o documenti.
5. Per le istanze ritenute ammissibili, l'Agenzia, verificata la
compatibilita' dell'istanza con le risorse finanziarie disponibili,
sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE, avvia la negoziazione
con il soggetto proponente al fine di verificare la validita' e la
fattibilita' del programma di sviluppo e di fornire eventuali
prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del
Contratto di sviluppo, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2
del decreto del 24 settembre 2010.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta al MiSE e alla
Regione/Regioni interessate circa l'ammissibilita' dell'istanza di
accesso, ovvero entro 60 giorni dalla predetta comunicazione nel caso
in cui sia necessario indire apposita conferenza di servizi come
previsto dall'art. 11 del decreto del 24 settembre 2010, l'Agenzia,
tenuto conto dei pareri preliminari eventualmente espressi dal MiSE e
dalla/e Regione/i interessata/e ai sensi dell'art. 7, comma 1 del
decreto del 24 settembre 2010, conclude la fase di negoziazione e
invia al soggetto proponente al Mise ed alla/e Regione/i
interessata/e comunicazione scritta circa l'esito della stessa. I
predetti termini sono sospesi fino alla scadenza del termine
assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del 24 settembre
2010, per la eventuale produzione, da parte del proponente e/o degli
aderenti e/o degli enti pubblici coinvolti, della documentazione o
delle integrazioni eventualmente richieste dall'Agenzia.