Art. 7 
 
 
Istruttoria dell'istanza di accesso della proposta  di  Contratto  di
                              sviluppo 
 
  1. L'istanza di accesso  e  la  documentazione  a  corredo  vengono
esaminate dall'Agenzia in ordine  cronologico  di  presentazione,  al
fine di accertare la sussistenza delle condizioni  di  ammissibilita'
dell'istanza stessa. In particolare l'Agenzia verifica la sussistenza
dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati agli artt. 2, 3 e 4 del
decreto del 24 settembre 2010.  L'Agenzia  procede  alla  valutazione
delle istanze di accesso alle agevolazioni in base  alla  sussistenza
dei criteri di  valutazione  riportati  nell'allegato  4  del  citato
decreto  e  con  particolare  riferimento  alle  «priorita'  per   la
finanziabilita' del programma» di cui al medesimo allegato 4 che,  in
sede di prima applicazione, ferma restando la priorita'  fissata  per
le aree del Mezzogiorno, sono ordinate come segue: 
    1)  previsione  di  recupero  e  riqualificazione  di   strutture
dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma; 
    2) idoneita' del programma a  realizzare/consolidare  sistemi  di
filiera diretta ed allargata; 
    3)  capacita'  del  programma   di   miglioramento   dell'impatto
sull'ambiente; 
    4) intensita' dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari; 
    5) entita' dell'eventuale cofinanziamento regionale. 
  2. Per le imprese turistiche ai  criteri  di  cui  al  comma  1  si
aggiungono quelli specificamente indicati nel citato allegato  4  del
decreto del 24 settembre 2010. 
  3.  La  valutazione  e'  condotta  dall'Agenzia  sulla  base  delle
informazioni desumibili dalle istanze di accesso alle agevolazioni. 
  4.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  di   accesso
l'Agenzia  provvede  a  dare  comunicazione   scritta   al   soggetto
proponente,   al   MiSE   e   alla   Regione/i   interessate    circa
l'ammissibilita'    dell'istanza    ovvero    i    motivi    ostativi
all'accoglimento della stessa, assegnando  in  quest'ultimo  caso  al
soggetto  proponente  il  termine  di  10  giorni   per   l'eventuale
presentazione di osservazioni e/o documenti. 
  5. Per le istanze ritenute ammissibili,  l'Agenzia,  verificata  la
compatibilita' dell'istanza con le risorse  finanziarie  disponibili,
sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE, avvia la  negoziazione
con il soggetto proponente al fine di verificare la  validita'  e  la
fattibilita'  del  programma  di  sviluppo  e  di  fornire  eventuali
prescrizioni  per  la  definizione  della  proposta  definitiva   del
Contratto di sviluppo, secondo quanto disposto dall'art. 7,  comma  2
del decreto del 24 settembre 2010. 
  6. Entro 30 giorni dalla  comunicazione  scritta  al  MiSE  e  alla
Regione/Regioni interessate circa  l'ammissibilita'  dell'istanza  di
accesso, ovvero entro 60 giorni dalla predetta comunicazione nel caso
in cui sia necessario indire  apposita  conferenza  di  servizi  come
previsto dall'art. 11 del decreto del 24 settembre  2010,  l'Agenzia,
tenuto conto dei pareri preliminari eventualmente espressi dal MiSE e
dalla/e Regione/i interessata/e ai sensi dell'art.  7,  comma  1  del
decreto del 24 settembre 2010, conclude la  fase  di  negoziazione  e
invia  al  soggetto  proponente   al   Mise   ed   alla/e   Regione/i
interessata/e comunicazione scritta circa  l'esito  della  stessa.  I
predetti  termini  sono  sospesi  fino  alla  scadenza  del   termine
assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del 24 settembre
2010, per la eventuale produzione, da parte del proponente e/o  degli
aderenti e/o degli enti pubblici coinvolti,  della  documentazione  o
delle integrazioni eventualmente richieste dall'Agenzia.