Art. 9
Valutazione della proposta definitiva
di Contratto di sviluppo
1. L'Agenzia verifica che la proposta definitiva di Contratto di
sviluppo sia redatta secondo le modalita' prescritte e descriva
compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo,
con particolare riguardo agli elementi indicati all'art. 8, comma 2
del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia verifica altresi' la
completezza della documentazione presentata a corredo della proposta
definitiva di Contratto di sviluppo. La Regione o le Regioni
interessate, entro 30 giorni dal ricevimento di detta proposta,
provvedono a comunicare all'Agenzia le proprie osservazioni ed il
proprio parere, nonche' l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento
e la misura dello stesso; qualora la Regione o le Regioni interessate
non trasmettano entro il predetto termine le proprie osservazioni ed
il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo. L'Agenzia
provvede a dare immediata comunicazione al MiSE circa le osservazioni
ed il parere trasmessi dalla Regione o dalle Regioni interessate,
nonche' circa l'eventuale disponibilita' delle stesse al
cofinanziamento e la misura dello stesso; qualora la Regione o le
Regioni interessate non trasmettano entro il predetto termine le
proprie osservazioni ed il proprio parere, l'Agenzia da'
comunicazione al MiSE in merito al decorso del termine.
2. L'Agenzia esamina la proposta definitiva di Contratto di
sviluppo e la documentazione progettuale di cui al comma 1 entro 45
giorni dal ricevimento delle stesse. L'Agenzia valuta il programma di
sviluppo ed i progetti di investimento nel rispetto della normativa
vigente. Le istruttorie saranno svolte secondo gli standard in uso
presso l'Agenzia per la gestione degli strumenti agevolativi con
particolare riferimento alla verifica della completezza delle
proposte di Contratti di sviluppo, alla verifica dell'affidabilita'
economico-finanziaria dei soggetti, alla validita' tecnica, economica
e commerciale dei programmi e singoli progetti, all'ammissibilita',
pertinenza e congruita' delle spese inserite nei progetti di
investimento. L'Agenzia, laddove lo ritenga necessario, potra'
richiedere al proponente ed alle imprese aderenti chiarimenti o
integrazioni alla documentazione fornita, che dovranno essere
trasmesse entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento
della relativa richiesta, pena l'improcedibilita' della domanda. Nel
caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il predetto termine
di 45 giorni, relativo all'esame della proposta definitiva di
Contratto di sviluppo e della documentazione progettuale, resta
sospeso; tale sospensione del termine e' ammessa una sola volta. Nel
caso in cui, la richiesta non puo' essere soddisfatta nel predetto
termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamente
all'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della
richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazione
integrativa richiesta. L'Agenzia, sulla base delle motivazioni
addotte, valuta la congruita' della richiesta del soggetto proponente
e dispone il termine massimo per la presentazione della
documentazione necessaria.
3. L'Agenzia comunica le proposte definitive ritenute ammissibili
al MiSE, anche ai fini della eventuale notifica alla Commissione
europea. Entro 15 giorni il MiSE indica all'Agenzia, mediante
apposita comunicazione scritta, eventuali modifiche, integrazioni da
apportare alla proposta nonche' richiedere all'Agenzia eventuali
supplementi istruttori anche in ordine alla compatibilita' delle
iniziative presentate con le prescrizioni relative all'utilizzo delle
risorse disponibili per il finanziamento dei Contratti di sviluppo.
In assenza di rilievi da parte del MiSE, decorso tale termine
l'Agenzia approva la proposta di Contratto di sviluppo dandone
contestuale comunicazione al soggetto proponente, al MiSE e alla
Regione o alle Regioni interessate, specificando, per ciascuno dei
progetti, investimenti ammessi e relative agevolazioni nonche' le
informazioni inerenti i principali elementi che saranno recepiti dal
contratto. In caso di cofinanziamento regionale, l'Agenzia acquisisce
dalla Regione o dalle Regioni interessate gli atti attestanti la
deliberazione di detto cofinanziamento. In caso di rilievi da parte
del MiSE l'Agenzia pone in essere tutte le azioni necessarie ai fini
del recepimento delle modifiche e/o integrazioni proposte avviando,
laddove necessario, una fase di confronto con il soggetto proponente
e dando comunicazione al MiSE del risultato dell'attivita' di cui
sopra. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione, in assenza di ulteriori
rilievi da parte del MiSE, l'Agenzia approva la proposta di
contratto.
4. Nel caso in cui la proposta definitiva di Contratto di sviluppo
non sia ritenuta ammissibile, l'Agenzia comunica al soggetto
proponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate l'esito
negativo dell'istruttoria e le relative motivazioni. In tale caso il
procedimento si intende concluso.
5. Ai fini della valutazione dei programmi di ricerca industriale e
prevalente sviluppo sperimentale, l'Agenzia si avvale di un Esperto
scientifico iscritto all'albo di cui al D.M. 7 aprile 2006, indicato
dal MiSE. I compensi spettanti al predetto Esperto sono portati in
detrazione dal contributo spettante ai beneficiari.