Art. 9 
 
 
                Valutazione della proposta definitiva 
                      di Contratto di sviluppo 
 
  1. L'Agenzia verifica che la proposta definitiva  di  Contratto  di
sviluppo sia redatta  secondo  le  modalita'  prescritte  e  descriva
compiutamente e chiaramente i contenuti del  programma  di  sviluppo,
con particolare riguardo agli elementi indicati all'art. 8,  comma  2
del decreto del 24 settembre 2010.  L'Agenzia  verifica  altresi'  la
completezza della documentazione presentata a corredo della  proposta
definitiva  di  Contratto  di  sviluppo.  La  Regione  o  le  Regioni
interessate, entro 30  giorni  dal  ricevimento  di  detta  proposta,
provvedono a comunicare all'Agenzia le  proprie  osservazioni  ed  il
proprio parere, nonche' l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento
e la misura dello stesso; qualora la Regione o le Regioni interessate
non trasmettano entro il predetto termine le proprie osservazioni  ed
il proprio parere,  quest'ultimo  si  considera  positivo.  L'Agenzia
provvede a dare immediata comunicazione al MiSE circa le osservazioni
ed il parere trasmessi dalla Regione  o  dalle  Regioni  interessate,
nonche'   circa   l'eventuale   disponibilita'   delle   stesse    al
cofinanziamento e la misura dello stesso; qualora  la  Regione  o  le
Regioni interessate non trasmettano  entro  il  predetto  termine  le
proprie  osservazioni   ed   il   proprio   parere,   l'Agenzia   da'
comunicazione al MiSE in merito al decorso del termine. 
  2.  L'Agenzia  esamina  la  proposta  definitiva  di  Contratto  di
sviluppo e la documentazione progettuale di cui al comma 1  entro  45
giorni dal ricevimento delle stesse. L'Agenzia valuta il programma di
sviluppo ed i progetti di investimento nel rispetto  della  normativa
vigente. Le istruttorie saranno svolte secondo gli  standard  in  uso
presso l'Agenzia per la  gestione  degli  strumenti  agevolativi  con
particolare  riferimento  alla  verifica  della   completezza   delle
proposte di Contratti di sviluppo, alla  verifica  dell'affidabilita'
economico-finanziaria dei soggetti, alla validita' tecnica, economica
e commerciale dei programmi e singoli  progetti,  all'ammissibilita',
pertinenza  e  congruita'  delle  spese  inserite  nei  progetti   di
investimento.  L'Agenzia,  laddove  lo  ritenga  necessario,   potra'
richiedere al proponente  ed  alle  imprese  aderenti  chiarimenti  o
integrazioni  alla  documentazione  fornita,  che   dovranno   essere
trasmesse entro il termine perentorio di  7  giorni  dal  ricevimento
della relativa richiesta, pena l'improcedibilita' della domanda.  Nel
caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il predetto  termine
di  45  giorni,  relativo  all'esame  della  proposta  definitiva  di
Contratto di  sviluppo  e  della  documentazione  progettuale,  resta
sospeso; tale sospensione del termine e' ammessa una sola volta.  Nel
caso in cui, la richiesta non puo' essere  soddisfatta  nel  predetto
termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica  tempestivamente
all'Agenzia, e comunque non oltre  7  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della  documentazione
integrativa  richiesta.  L'Agenzia,  sulla  base  delle   motivazioni
addotte, valuta la congruita' della richiesta del soggetto proponente
e  dispone  il   termine   massimo   per   la   presentazione   della
documentazione necessaria. 
  3. L'Agenzia comunica le proposte definitive  ritenute  ammissibili
al MiSE, anche ai fini  della  eventuale  notifica  alla  Commissione
europea.  Entro  15  giorni  il  MiSE  indica  all'Agenzia,  mediante
apposita comunicazione scritta, eventuali modifiche, integrazioni  da
apportare alla  proposta  nonche'  richiedere  all'Agenzia  eventuali
supplementi istruttori anche  in  ordine  alla  compatibilita'  delle
iniziative presentate con le prescrizioni relative all'utilizzo delle
risorse disponibili per il finanziamento dei Contratti  di  sviluppo.
In assenza di  rilievi  da  parte  del  MiSE,  decorso  tale  termine
l'Agenzia approva  la  proposta  di  Contratto  di  sviluppo  dandone
contestuale comunicazione al soggetto  proponente,  al  MiSE  e  alla
Regione o alle Regioni interessate, specificando,  per  ciascuno  dei
progetti, investimenti ammessi e  relative  agevolazioni  nonche'  le
informazioni inerenti i principali elementi che saranno recepiti  dal
contratto. In caso di cofinanziamento regionale, l'Agenzia acquisisce
dalla Regione o dalle Regioni  interessate  gli  atti  attestanti  la
deliberazione di detto cofinanziamento. In caso di rilievi  da  parte
del MiSE l'Agenzia pone in essere tutte le azioni necessarie ai  fini
del recepimento delle modifiche e/o integrazioni  proposte  avviando,
laddove necessario, una fase di confronto con il soggetto  proponente
e dando comunicazione al MiSE del  risultato  dell'attivita'  di  cui
sopra. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione, in assenza di ulteriori
rilievi  da  parte  del  MiSE,  l'Agenzia  approva  la  proposta   di
contratto. 
  4. Nel caso in cui la proposta definitiva di Contratto di  sviluppo
non  sia  ritenuta  ammissibile,  l'Agenzia  comunica   al   soggetto
proponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate l'esito
negativo dell'istruttoria e le relative motivazioni. In tale caso  il
procedimento si intende concluso. 
  5. Ai fini della valutazione dei programmi di ricerca industriale e
prevalente sviluppo sperimentale, l'Agenzia si avvale di  un  Esperto
scientifico iscritto all'albo di cui al D.M. 7 aprile 2006,  indicato
dal MiSE. I compensi spettanti al predetto Esperto  sono  portati  in
detrazione dal contributo spettante ai beneficiari.