Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, commi  2  e  3,  della
legge 18 giugno 2009, n. 69,  il  presente  decreto  stabilisce,  nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  e  successive
modificazioni, le modalita' di  pubblicazione  nei  siti  informatici
delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici,  ovvero   di   loro
associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad
evidenza pubblica, nonche' dei bilanci per i  quali  e'  prevista  la
pubblicazione sulla stampa quotidiana. 
  2. Per le procedure ad evidenza pubblica, il  sito  informatico  e'
rappresentato dal profilo di committente e le amministrazioni  e  gli
enti pubblici, ovvero le loro associazioni, sono rappresentate  dalle
amministrazioni aggiudicatrici.