Art. 5 
 
 
                               Bilanci 
 
  1. I soggetti di cui  all'art.  2,  comma  1  pubblicano  i  propri
bilanci  in  un'apposita  sezione  del   proprio   sito   informatico
denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile  dalla  home-page  e
dotata di caratteristiche di indirizzabilita' e di ergonomicita' tali
da consentire un'immediata e agevole consultazione. 
  2. I soggetti di  cui  al  comma  1  pubblicano  i  propri  bilanci
utilizzando i modelli stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art.  6  della
legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
  3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza  alcuna
limitazione temporale.