Art. 2
Alla variazione di bilancio di cui all'art.1 della presente
ordinanza e alla liquidazione e pagamento delle somme assegnate ai
punti 2 e 3 dell'art.1 si procedera' con appositi decreti.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
La presente ordinanza diventera' esecutiva previo controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art.
3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 come modificato dalla legge
26 febbraio 2011 n. 10 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992 n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione
Sardegna, parte II.
Cagliari, 14 luglio 2011
Il commissario delegato: Cappellacci