Art. 2 
 
  Alla  variazione  di  bilancio  di  cui  all'art.1  della  presente
ordinanza e alla liquidazione e pagamento delle  somme  assegnate  ai
punti 2 e 3 dell'art.1 si procedera' con appositi decreti. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far  osservare
la presente ordinanza. 
  La  presente  ordinanza  diventera'  esecutiva   previo   controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'art.
3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 come modificato  dalla  legge
26 febbraio 2011 n. 10 e sara' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992 n.  225,  e  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Sardegna, parte II. 
    Cagliari, 14 luglio 2011 
 
                                 Il commissario delegato: Cappellacci