Art. 2
1. Il sig. Kuruvilla Jomon e' autorizzato ad esercitare in Italia
la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare
il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle
speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2011
Il direttore generale: Leonardi