Art. 2 
 
  1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati  e
commercializzati o legalmente commercializzati in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno
degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo
(SEE),  possono  essere  immessi  in  commercio  ed   utilizzati   se
garantiscono, anche attraverso adeguati  mezzi  di  attestazione,  un
livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilita'  e
di  informazione  dell'utilizzatore  equivalente  a  quello  disposto
dall'articolo 1. 
  2. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per  i  quali  non  e'
prevista la presenza di un marchio di conformita', essi devono essere
muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l'idoneita'  all'uso
cui essi sono destinati e corredati con documenti atti  a  garantirne
l'affidabilita' ed i livelli di informazione per l'utente equivalenti
a quelli di cui all'articolo 1. 
  3.  I  dispositivi  conformi  alla  norma  austriaca  ÖNORM   V5117
soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti. 
  4.  L'equivalenza  dei  livelli  di  sicurezza,  affidabilita'   ed
informazione per l'utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui  al
presente articolo, e' valutata dal Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti applicando le procedure previste dal  Regolamento  (CE)
n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.