Art. 2 1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilita' e di informazione dell'utilizzatore equivalente a quello disposto dall'articolo 1. 2. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non e' prevista la presenza di un marchio di conformita', essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l'idoneita' all'uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l'affidabilita' ed i livelli di informazione per l'utente equivalenti a quelli di cui all'articolo 1. 3. I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti. 4. L'equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilita' ed informazione per l'utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, e' valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.