Art. 3 1. Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002. 2. A decorrere dal 1° aprile 2013, e' abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2002. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2011 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 192