Art. 3 
 
  1. Sino al 31 marzo 2013,  in  alternativa  alle  prescrizioni  del
presente decreto, possono essere posti  in  commercio  i  dispositivi
supplementari di aderenza conformi  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002. 
  2. A decorrere dal 1° aprile  2013,  e'  abrogato  il  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2002. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 maggio 2011 
 
                                                Il Ministro: Matteoli 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 10, foglio n. 192