IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni; 
  Vista la legge 26 febbraio 1999, n.  42,  recante  disposizioni  in
materia di professioni  sanitarie  e,  in  particolare,  il  comma  2
dell'articolo 4, il quale prevede che con decreto del Ministro  della
sanita', emanato d'intesa con il Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, sono  stabiliti,  con  riferimento
alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761,  allo  stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico  e
privato e alla qualita' e  durata  dei  corsi  e,  se  del  caso,  al
possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e  le
modalita' per riconoscere come equivalenti ai  diplomi  universitari,
di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo  n.  502  del
1992,   e   successive   modificazioni,   ai   fini    dell'esercizio
professionale e  dell'accesso  alla  formazione  postbase,  ulteriori
titoli  che,  conseguiti  conformemente  all'ordinamento  in   vigore
anteriormente  all'emanazione  dei  decreti  di  individuazione   dei
profili professionali, non erano stati ritenuti equipollenti ai sensi
del comma 1, dello stesso articolo 4; 
  Vista la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
modifiche al Titolo V  della  parte  seconda  della  Costituzione,  a
seguito dell'entrata in vigore della quale le materie «professioni» e
«tutela  della  salute»  sono  diventate  materie   ricadenti   nella
legislazione concorrente; 
  Visto  il  precedente  accordo  sancito  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  fra  i  Ministri   della   salute,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante i criteri
e le modalita' per  il  riconoscimento  dell'equivalenza  ai  diplomi
universitari   dell'area   sanitaria   dei   titoli   del   pregresso
ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della  legge  26
febbraio 1999, n. 42, in data 16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152); 
  Vista la nota in data 7 luglio 2010,  con  la  quale  il  Ministero
della   salute,   d'intesa   con   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ha trasmesso, ai fini dell'esame in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Provincie autonome di Trento e  di  Bolzano,  la  proposta  volta  ad
introdurre talune modifiche della disciplina del predetto Accordo del
16 dicembre 2004; 
  Visto l'accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, fra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  concernente  i  criteri  e  le  modalita'   per   il
riconoscimento dell'equivalenza  ai  diplomi  universitari  dell'area
sanitaria  dei  titoli  del  pregresso  ordinamento,  in   attuazione
dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio  1999,  n.  42,  in
data 10 febbraio 2011  (Rep.  Atto  n.  17/CSR),  ed  in  particolare
l'articolo 10 che demanda ad un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri il relativo recepimento, al fine di assicurare
l'immediata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale; 
  Su proposta del Ministro della salute,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' recepito l'accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e  le
modalita'  per  il   riconoscimento   dell'equivalenza   ai   diplomi
universitari   dell'area   sanitaria   dei   titoli   del   pregresso
ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della  legge  26
febbraio 1999, n. 42, riportato in allegato, che e' parte  integrante
del presente decreto. 
    Roma, 26 luglio 2011 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei Ministri 
                             Berlusconi 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                                Fazio 
 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Gelmini