IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110; Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento della raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento; Visto il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonche' le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi; Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2007 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; Visto il decreto direttoriale 22 gennaio 2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S (VLT) , che ne disciplina anche i limiti di installabilita'; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011) ed in particolare l'articolo 1, commi 70, 72, 80, 81 e 82; Considerata in particolare la necessita' di emanare ai sensi del predetto articolo 1, comma 81, un decreto direttoriale recante la determinazione dei parametri numerico quantitativi per l'installazione e l'attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri della tipologia di locali in relazione all'esclusivita' dell'attivita' di gioco esercitata e della estensione della superficie; Ritenuto di dover tener conto della ricognizione effettuata sempre ai sensi della medesima disposizione normativa; Considerato che, ai fini della rilevazione dei parametri numerico quantitativi, ricorre la necessita' di disciplinare preliminarmente con precisione, alla luce della disposizione di cui al comma 72 del predetto articolo della legge di stabilita' 2011, lo stato e l'ubicazione degli apparecchi; Ritenuto, ancora, di dover disciplinare separatamente gli esercizi nei quali si svolge attivita' di gioco in via esclusiva e quelli assimilabili a questi ultimi; Ritenuto inoltre di dover dettare apposita disciplina per gli esercizi commerciali per i quali sia sussistente, in via diretta o indiretta, una concessione per l'esercizio della raccolta di gioco pubblico; Ritenuto ancora che, in ogni caso, deve farsi riferimento alla superficie dei locali degli esercizi commerciali coinvolti, dettando limiti massimi sia la superficie minima da assicurare per ogni apparecchio da divertimento e intrattenimento; Tenuto conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta di gioco e della migliore tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela dei minori; Considerato che in data 7 luglio 2011 e' scaduto il contratto del Direttore Generale dei monopoli di Stato ed e', ad oggi, ancora in corso l'iter di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico; Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede all'articolo 3, comma 2, che il Direttore per le strategie e' il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma; Decreta: Art. 1 Stato e ubicazione degli apparecchi 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, ed ai fini del presente decreto, sono definiti i seguenti stati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento: esercizio: stato nel quale gli apparecchi, collegati per il tramite di un punto di accesso ubicato in un punto di vendita, censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero i videoterminali tramite il sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di gioco; magazzino: stato nel quale gli apparecchi, collegati per il tramite di un punto di accesso situato presso una ubicazione censita come magazzino nella banca dati di AAMS, e nella quale non e' consentita la raccolta di gioco, ovvero i videoterminali esclusi dallo stato di esercizio tramite il sistema di gioco VLT, risultino non abilitati alla predetta raccolta; manutenzione straordinaria: stato nel quale gli apparecchi, ovvero i videoterminali gia' in stato di esercizio o di magazzino, risultino indisponibili in quanto e' stato comunicato dai concessionari di rete un messaggio telematico, contenente la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, con la conseguente inibizione della raccolta del gioco. 2. L'ubicazione, censita nella banca dati di AAMS e risultante dal punto di accesso, utilizzato per la trasmissione telematica dei dati, e' il punto di vendita presso ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta, autorizzato alla raccolta di gioco, nel quale gli apparecchi o i videoterminali risultino allocati in stato di esercizio o di magazzino. 3. Ai fini della determinazione degli stati e delle ubicazioni come sopra descritti, si fa riferimento alle informazioni correttamente trasmesse dai concessionari di rete e validamente acquisite in banca dati di AAMS.