Art. 3 
 
 
Tipologia dei punti di  vendita  presso  i  quali  e'  consentita  la
                          raccolta di gioco 
 
  1. Sono da considerarsi punti di vendita  con  attivita'  di  gioco
esclusiva,  nei  quali  venga  esercitata  di  fatto   esclusivamente
attivita' di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono: 
    a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  1°  marzo
2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1,  comma  286,  della
legge 311/2004, nonche' delle scommesse a  totalizzatore  e  a  quota
fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; 
    b) negozi di gioco di cui  all'articolo  38,  commi  2  e  4  del
decreto-legge del 4 luglio 2006  n.  223  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, legge 4  agosto  2006,  n.  248,  nonche'
negozi di gioco di cui  all'articolo  1-bis,  del  decreto  legge  25
settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni  dalla  legge  19
novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e  50
della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
    c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29; 
    d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.; 
    e) sale  pubbliche  da  gioco  allestite  specificamente  per  lo
svolgimento del gioco lecito. 
  2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli  con
attivita' di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al  comma
1 come aventi «attivita' di gioco esclusiva»,  presso  i  quali  sono
comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e
di bevande sempreche': 
    dall'insegna  risulti  chiaramente  la  destinazione  commerciale
all'attivita' di gioco, e l'eventuale  riferimento  all'attivita'  di
somministrazione  non  risulti  autonomo  rispetto  all'attivita'  di
gioco; 
    l'accesso  all'area  di  somministrazione  avvenga  dal  medesimo
ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta  di
gioco; 
    l'area di somministrazione non sia  situata  immediatamente  dopo
aver varcato l'ingresso al locale; 
    l'attivita'  di  somministrazione  avvenga  esclusivamente  negli
orari stabiliti per  l'erogazione  del  gioco  e  non  disgiuntamente
all'attivita' di gioco stessa. 
  3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, ai sensi  del  presente  decreto,  quelli
individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attivita' di  gioco
e' riferibile ad un concessione gia' esistente: 
    a) Punti vendita  di  cui  all'articolo  38,  commi  2  e  4  del
decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi  attivita'  principale
diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
    b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto. 
  4.  Sono  altresi'  da  considerarsi  punti   di   vendita   quelli
individuati nelle lettere che seguono  all'interno  dei  quali  viene
svolta attivita' diversa da quella di gioco: 
    a) Bar ed esercizio assimilabile; 
    b) Ristorante ed esercizio assimilabile; 
    c) Stabilimento balneare; 
    d) Albergo o esercizio assimilabile; 
    e) Edicole; 
    f) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da  quelli
di cui sopra e i  circoli  privati,  nonche'  altre  aree  aperte  al
pubblico, autorizzate ai sensi dell'art. 86 del  T.U.L.P.S.,  purche'
ne sia delimitato con precisione  il  luogo  di  installazione  degli
apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilita' e  sia  identificata
la titolarita', ai fini della determinazione  delle  responsabilita',
ai sensi della normativa vigente. 
  5. Qualora un punto di vendita sia  riconducibile  in  una  o  piu'
delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i  parametri
numerico  quantitativi   riferiti   alla   tipologia   che   consenta
l'installazione del maggior numero di apparecchi. 
  6. Ai fini di poter installare apparecchi di cui all'articolo  110,
comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.
773, e successive modificazioni per i suddetti punti  di  vendita  e'
comunque  necessario  il  possesso  di  una  delle  licenze  previste
dall'art. 86 ovvero  dall'art.  88  del  T.U.L.P.S.,  secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente.