Art. 3 Tipologia dei punti di vendita presso i quali e' consentita la raccolta di gioco 1. Sono da considerarsi punti di vendita con attivita' di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attivita' di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono: a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonche' delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203; c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29; d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.; e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito. 2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attivita' di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi «attivita' di gioco esclusiva», presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreche': dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attivita' di gioco, e l'eventuale riferimento all'attivita' di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attivita' di gioco; l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco; l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale; l'attivita' di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attivita' di gioco stessa. 3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi del presente decreto, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attivita' di gioco e' riferibile ad un concessione gia' esistente: a) Punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attivita' principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto. 4. Sono altresi' da considerarsi punti di vendita quelli individuati nelle lettere che seguono all'interno dei quali viene svolta attivita' diversa da quella di gioco: a) Bar ed esercizio assimilabile; b) Ristorante ed esercizio assimilabile; c) Stabilimento balneare; d) Albergo o esercizio assimilabile; e) Edicole; f) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonche' altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., purche' ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilita' e sia identificata la titolarita', ai fini della determinazione delle responsabilita', ai sensi della normativa vigente. 5. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o piu' delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi. 6. Ai fini di poter installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni per i suddetti punti di vendita e' comunque necessario il possesso di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S., secondo quanto previsto dalla normativa vigente.