Art. 4 Parametri numerico quantitativi per l'installabilita' di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. 1. Condizione minima di installabilita' degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione minima dovra' essere rispettata altresi' per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra piu' giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali puo' assumere una funzione di controllo, per i quali la superficie minima di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovra' essere moltiplicata per il numero di postazioni. 2. Il numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installabili e' previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuate negli articoli precedenti, nonche' all'estensione della superficie del punto di vendita , secondo quanto riportato nella tabella seguente. 3. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita. Parte di provvedimento in formato grafico