Art. 4 
 
 
Parametri numerico quantitativi per l'installabilita'  di  apparecchi
           di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. 
 
  1. Condizione minima di installabilita'  degli  apparecchi  di  cui
all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le
tipologie  di  ubicazione,  consiste  nella   riserva   per   ciascun
apparecchio di una superficie di  ingombro  pari  almeno  a  2  metri
quadrati. Tale condizione minima dovra'  essere  rispettata  altresi'
per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra  piu'
giocatori mediante postazioni, fisicamente  e  strettamente  connesse
tra loro, una delle quali puo' assumere una  funzione  di  controllo,
per i quali la superficie minima di ingombro pari almeno  a  2  metri
quadrati dovra' essere moltiplicata per il numero di postazioni. 
  2. Il numero di apparecchi  di  cui  all'art.  110,  comma  6,  del
T.U.L.P.S.  installabili  e'  previsto  in  relazione  alle   diverse
tipologie di punti di vendita individuate negli articoli  precedenti,
nonche' all'estensione  della  superficie  del  punto  di  vendita  ,
secondo quanto riportato nella tabella seguente. 
  3.  Ai  fini  del  calcolo  della  superficie,  non  si   considera
superficie utile  ai  fini  della  valutazione  del  contingentamento
quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e
servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area  del  punto
di vendita. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico