Art. 5 
 
 
          Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi 
 
  1. Gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 del T.U.L.P.S.,  non
possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui
al precedente art. 3, qualora gli stessi si  trovino  all'interno  di
luoghi  di  cura,  istituti  scolastici  ovvero   all'interno   delle
pertinenze di luoghi di culto. 
  2. In nessun caso e' consentita l'installazione degli apparecchi da
gioco all'esterno, e  comunque  al  di  fuori  degli  spazi  all'uopo
delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui  al  precedente
art. 3. 
  3. Il titolare del punto di vendita  e'  tenuto  ad  assicurare  il
rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita
in denaro ai minori di anni diciotto. 
  4.  Per  i  punti  di  vendita  vigono  comunque  le   prescrizioni
specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare
quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria.