Art. 5 Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi 1. Gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui al precedente art. 3, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto. 2. In nessun caso e' consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui al precedente art. 3. 3. Il titolare del punto di vendita e' tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. 4. Per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria.