Art. 6 Sanzioni 1. Nel caso in cui il proprio sistema di elaborazione rilevasse l'installazione di apparecchi o videoterminali oltre i parametri numerico quantitativi stabiliti nella tabella di cui all'art. 4 del presente decreto, ciascun concessionario, titolare del nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero dell'autorizzazione alla installazione prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009, per gli apparecchi o videoterminali che risultano in eccedenza, deve disporne la rimozione. 2. Nel caso in cui l'informazione di cui al comma 1 fosse evidente al sistema centrale di AAMS-Sogei, quest'ultimo invia a tutti i concessionari interessati la comunicazione relativa all'eccedenza riscontrata con invito, ai concessionari che risultino obbligati, a procedere alla rimozione. 3. La rimozione si considera avvenuta se il concessionario provvede alla modifica dello stato o dell'ubicazione degli apparecchi o videoterminali eccedenti entro 72 ore dall'avvenuta rilevazione ovvero dall'informazione pervenuta dal sistema centrale AAMS-Sogei. 4. Decorso il termine di cui al comma 3, senza riscontro del cambiamento di stato o di ubicazione, la comunicazione di cui al comma 2 vale come contestazione della violazione riscontrata. 5. In ogni caso, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi previsti dalla tabella di cui all'art. 4, anche a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta la contestazione con invito alla rimozione entro i termini previsti dal comma 3, e il conseguente accertamento della violazione di cui all'art. 1, comma 81, lettera i), della legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con la conseguente irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi o videoterminali, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente art. 2, nel quale i medesimi sono installati, singolarmente, e in relazione alle accertate responsabilita', della sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi o videoterminali installati in eccedenza rispetto ai predetti parametri, fino alla data di effettiva rimozione degli stessi, qualora quest'ultima sia effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto. 6. Trascorso il termine di cui al comma precedente, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi, previsti nella tabella di cui all'art. 4, comporta l'irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente art. 3, nel quale i medesimi apparecchi o videoterminali sono installati, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio eccedente, oltre l'obbligo di rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili. 7. Il mancato rispetto della condizione minima di installabilita' degli apparecchi di cui al precedente art. 4, comma 1, a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta l'obbligo da parte dell'esercente di provvedere al ripristino della superficie minima prevista per ciascun apparecchio.