Art. 6 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Nel caso in cui il proprio  sistema  di  elaborazione  rilevasse
l'installazione di apparecchi  o  videoterminali  oltre  i  parametri
numerico quantitativi stabiliti nella tabella di cui all'art.  4  del
presente decreto, ciascun concessionario, titolare del nulla osta  di
cui all'art. 38, comma 5, della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
ovvero dell'autorizzazione alla installazione prevista  dall'art.  3,
comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009, per gli apparecchi o
videoterminali  che  risultano  in  eccedenza,   deve   disporne   la
rimozione. 
  2. Nel caso in cui l'informazione di cui al comma 1 fosse  evidente
al sistema centrale di  AAMS-Sogei,  quest'ultimo  invia  a  tutti  i
concessionari interessati  la  comunicazione  relativa  all'eccedenza
riscontrata con invito, ai concessionari che risultino  obbligati,  a
procedere alla rimozione. 
  3. La rimozione si considera avvenuta se il concessionario provvede
alla modifica  dello  stato  o  dell'ubicazione  degli  apparecchi  o
videoterminali  eccedenti  entro  72  ore  dall'avvenuta  rilevazione
ovvero dall'informazione pervenuta dal sistema centrale AAMS-Sogei. 
  4. Decorso il termine di  cui  al  comma  3,  senza  riscontro  del
cambiamento di stato o di ubicazione,  la  comunicazione  di  cui  al
comma 2 vale come contestazione della violazione riscontrata. 
  5.  In  ogni  caso,   qualunque   rilevazione   di   apparecchi   o
videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico  quantitativi
previsti dalla tabella di cui all'art. 4, anche a seguito di accessi,
controlli o ispezioni, comporta  la  contestazione  con  invito  alla
rimozione entro i termini previsti dal  comma  3,  e  il  conseguente
accertamento della violazione di cui all'art. 1,  comma  81,  lettera
i), della legge 220/2010 e successive modificazioni ed  integrazioni,
con la conseguente irrogazione, al concessionario di cui al comma  1,
al proprietario degli apparecchi o videoterminali,  al  titolare  dei
punti di vendita di cui al precedente art. 2, nel  quale  i  medesimi
sono  installati,  singolarmente,  e  in  relazione  alle   accertate
responsabilita', della sanzione amministrativa pecuniaria di  importo
mensile  pari  a  euro  300   per   ciascuno   degli   apparecchi   o
videoterminali  installati  in   eccedenza   rispetto   ai   predetti
parametri, fino  alla  data  di  effettiva  rimozione  degli  stessi,
qualora quest'ultima sia effettuata entro  tre  mesi  dalla  data  di
efficacia del presente decreto. 
  6. Trascorso il termine  di  cui  al  comma  precedente,  qualunque
rilevazione di apparecchi  o  videoterminali  eccedenti  rispetto  ai
parametri  numerico  quantitativi,  previsti  nella  tabella  di  cui
all'art. 4, comporta l'irrogazione, al concessionario di cui al comma
1, al proprietario degli apparecchi, al titolare dei punti di vendita
di cui al precedente art.  3,  nel  quale  i  medesimi  apparecchi  o
videoterminali  sono  installati,  di  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio eccedente, oltre
l'obbligo di rimozione forzata degli apparecchi con  oneri  a  carico
dei soggetti responsabili. 
  7. Il mancato rispetto della condizione minima  di  installabilita'
degli apparecchi di cui al precedente art. 4, comma 1, a  seguito  di
accessi,  controlli  o  ispezioni,  comporta   l'obbligo   da   parte
dell'esercente di provvedere al ripristino  della  superficie  minima
prevista per ciascun apparecchio.