Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonche' dal comma 2 dell'art. 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010. 2. In sede di prima applicazione, che si conclude entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto i dati rilevati per verificare l'eccedenza rispetto ai parametri numerico quantitativi, di cui al presente decreto, sono quelli derivanti dalla ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 81 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dalle rilevazioni di cui all'art. 6, comma 1, nonche' da accessi, controlli ed ispezioni. 3. La ricognizione prosegue, a carico dei concessionari, con cadenza mensile per tutti gli esercizi per i quali non sia pervenuta, a qualunque titolo, comunicazione, sempre da parte dei concessionari, dei dati di installazione nei punti di vendita. 4. Successivamente al termine di cui al precedente comma 2 , il riscontro delle informazioni derivante dalla ricognizione puo' essere effettuato con le dichiarazioni che i titolari dei punti di vendita, di cui al precedente art. 3, nei quali i medesimi apparecchi o videoterminali sono installati, possono rendere in sede di iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 5. L'efficacia del presente decreto decorre dal giorno 1 del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2011 p. Il direttore generale: Tagliaferri Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 114