Art. 2
1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
2. La stipula del contratto, e' subordinata alla verifica da parte
dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti
elementi:
attualita' dei requisiti e dei contenuti di innovazione e
complessiva validita' del progetto ovvero necessita' di apportare
modifiche o integrazioni a cio' funzionali;
persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilita'
economico-finanziaria dei proponenti;
3. Ove le attivita' progettuali risultino concluse, la stipula del
contratto e' subordinata alla verifica, da parte dell'esperto
scientifico e dell'istituto convenzionato, della validita' dei
risultati conseguiti e della regolarita' delle attivita' svolte
nonche', per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento
dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla
vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla
Ricerca.
4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8
agosto 2000, n. 593 e' data facolta' al soggetto proponente di
richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30%
dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a
soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
6. La durata dei finanziamenti e' stabilita in un periodo non
superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto,
comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad
massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in
rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni
anno) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima
scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del
progetto di ricerca e/o formazione.
7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo
gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con
la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva
conclusione del progetto.
8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero
il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa
quota di contributo.
10. Le date di inizio e di fine delle attivita' progettuali
potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare
MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.