IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144»; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare  l'art.
1, commi 46 e 47 che disciplinano la fornitura  di  gas  naturale  ai
clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard  metri
cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi  di
un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali  non  si  e'
ancora sviluppato  un  mercato  concorrenziale  nell'offerta  di  gas
naturale; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» ed in particolare l'art. 27, comma  2  che  prevede,  fra
l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  si  possa
avvalere del Gestore dei  servizi  elettrici  Spa  e  dell'Acquirente
Unico  Spa  per  il  rafforzamento  delle  attivita'  di  tutela  dei
consumatori di energia; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/72/CE, relativa a norme  comuni  per
il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga  la  direttiva
2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per
il mercato interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
2003/55/CE e della direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una  procedura  comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas
ed energia elettrica» nel seguito «Decreto legislativo»; 
  Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo che
prevede che, con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge
23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri  e  le
modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito  del  servizio
di ultima istanza, a condizioni che  incentivino  la  ricerca  di  un
nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e  i  clienti
non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno,
nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico  tra
cui ospedali, case di cura e di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre
strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita'  riconosciuta
di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non  si  e'
ancora sviluppato  un  mercato  concorrenziale  nell'offerta  di  gas
naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004,
n. 239; 
  Ritenuto opportuno che, al fine di evitare penalizzazioni di prezzo
della fornitura del gas naturale per i clienti finali che accedono al
servizio di ultima istanza tale servizio  vada  limitato  ai  clienti
finali che, per cause indipendenti dalla propria volonta',  risultino
privi di fornitore; 
  Ritenuto altresi'  opportuno  che,  in  analogia  con  quanto  gia'
effettuato per l'anno termico 2010-2011, la  selezione  dei  soggetti
fornitori il servizio di ultima istanza  sia  svolta  dall'Acquirente
Unico  Spa  con   procedure   ad   evidenza   pubblica   disciplinate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e che  con  modalita'
da stabilire con successivo decreto tale servizio  sia  esteso  anche
nelle aree ove non si e'  sviluppata  una  adeguata  concorrenza  nel
mercato del gas naturale; 
  Considerata la necessita' che l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas impartisca indirizzi affinche' le imprese di vendita  del  gas
naturale riportino, nei  documenti  di  fatturazione,  un'adeguata  e
chiara  informativa  delle  modalita'  economiche  di  fornitura  del
servizio di ultima istanza, ai fini di  agevolare  il  passaggio  sul
mercato dei clienti che accedono al servizio medesimo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  come  modificato  dall'art.  7,
comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi  nei  confronti
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  al   fine   di
individuare i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale
nell'ambito  del  servizio  di  ultima  istanza  per  l'anno  termico
2011-2012 a  condizioni  che  incentivino  la  ricerca  di  un  nuovo
fornitore sul mercato. 
  2. Il servizio  di  ultima  istanza  di  cui  al  presente  decreto
consiste nella fornitura  di  gas  naturale  ai  clienti  finali  che
indipendentemente dalla loro volonta'  sono,  anche  temporaneamente,
sprovvisti di fornitore. Detti clienti finali sono: 
  a) i clienti civili e non civili con consumi  pari  o  inferiori  a
50.000 metri cubi all'anno di gas naturale; 
  b) i clienti titolari di utenze relative ad attivita'  di  servizio
pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,  carceri,
scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  e   private   che   svolgono
un'attivita' riconosciuta di assistenza, anche con consumi  superiori
a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale. Tali utenze sono quelle
identificate dai soggetti venditori di gas naturale, ai  sensi  della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/gas
71/11 ed eventuali modifiche ed integrazioni. 
  3. Con successivo decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico
sono emanati indirizzi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
per disciplinare l'ambito e le modalita' di erogazione  del  servizio
di ultima istanza per i clienti finali ubicati  in  aree  geografiche
nelle quali non si e' ancora  sviluppato  un  mercato  concorrenziale
nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma  46,  della
legge 23 agosto 2004, n. 239.