IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art.
1, commi 46 e 47 che disciplinano la fornitura di gas naturale ai
clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri
cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di
un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si e'
ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas
naturale;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2 che prevede, fra
l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si possa
avvalere del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente
Unico Spa per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei
consumatori di energia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante
«Attuazione della direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per
il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE e della direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas
ed energia elettrica» nel seguito «Decreto legislativo»;
Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo che
prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge
23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le
modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio
di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un
nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti
non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno,
nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico tra
cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre
strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta
di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e'
ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas
naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004,
n. 239;
Ritenuto opportuno che, al fine di evitare penalizzazioni di prezzo
della fornitura del gas naturale per i clienti finali che accedono al
servizio di ultima istanza tale servizio vada limitato ai clienti
finali che, per cause indipendenti dalla propria volonta', risultino
privi di fornitore;
Ritenuto altresi' opportuno che, in analogia con quanto gia'
effettuato per l'anno termico 2010-2011, la selezione dei soggetti
fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta dall'Acquirente
Unico Spa con procedure ad evidenza pubblica disciplinate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e che con modalita'
da stabilire con successivo decreto tale servizio sia esteso anche
nelle aree ove non si e' sviluppata una adeguata concorrenza nel
mercato del gas naturale;
Considerata la necessita' che l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas impartisca indirizzi affinche' le imprese di vendita del gas
naturale riportino, nei documenti di fatturazione, un'adeguata e
chiara informativa delle modalita' economiche di fornitura del
servizio di ultima istanza, ai fini di agevolare il passaggio sul
mercato dei clienti che accedono al servizio medesimo;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7,
comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi nei confronti
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine di
individuare i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale
nell'ambito del servizio di ultima istanza per l'anno termico
2011-2012 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo
fornitore sul mercato.
2. Il servizio di ultima istanza di cui al presente decreto
consiste nella fornitura di gas naturale ai clienti finali che
indipendentemente dalla loro volonta' sono, anche temporaneamente,
sprovvisti di fornitore. Detti clienti finali sono:
a) i clienti civili e non civili con consumi pari o inferiori a
50.000 metri cubi all'anno di gas naturale;
b) i clienti titolari di utenze relative ad attivita' di servizio
pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri,
scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono
un'attivita' riconosciuta di assistenza, anche con consumi superiori
a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale. Tali utenze sono quelle
identificate dai soggetti venditori di gas naturale, ai sensi della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/gas
71/11 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
3. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico
sono emanati indirizzi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
per disciplinare l'ambito e le modalita' di erogazione del servizio
di ultima istanza per i clienti finali ubicati in aree geografiche
nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della
legge 23 agosto 2004, n. 239.