Art. 2
Indirizzi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 recante
«Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas
naturale», l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas individua le
aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai sensi
dell'art. 1, commi 1 e 2.
2. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate
in macroaree qualora cio' risulti necessario per garantire la
sicurezza e/o l'economicita' del servizio di ultima istanza.