Art. 2 
 
      Indirizzi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 
 
  1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di  cui  al  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico  19  gennaio  2011  recante
«Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas
naturale», l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas individua  le
aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai  sensi
dell'art. 1, commi 1 e 2. 
  2. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono  essere  aggregate
in  macroaree  qualora  cio'  risulti  necessario  per  garantire  la
sicurezza e/o l'economicita' del servizio di ultima istanza.