Art. 3
Selezione dei soggetti fornitori di ultima istanza
1. Con propria delibera l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas:
a) disciplina le modalita' tecniche ed operative per la fornitura
del servizio di ultima istanza del gas naturale;
b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del
servizio di ultima istanza devono prestare;
c) emana indirizzi alla societa' Acquirente Unico Spa per la
selezione, tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dei
soggetti fornitori del servizio di ultima istanza nel settore del gas
naturale; tale procedura si dovra' basare su offerte relative alla
variazione del corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso
(CCI) del gas naturale fissato dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas;
d) stabilisce opportuni meccanismi al fine di incentivare l'uscita
dei clienti finali dal servizio di ultima istanza, eventualmente
differenziati per tipologia di clienti finali e per modalita' di
accesso al servizio, prevedendo in ogni caso che, dopo un periodo
transitorio, la fornitura di gas naturale avvenga in base ai costi
effettivi del servizio reso;
e) disciplina le modalita' di subentro del fornitore di ultima
istanza nelle capacita' di stoccaggio, trasporto e distribuzione di
gas naturale del fornitore da sostituire.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana indirizzi ai
soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale
selezionati con la procedura di cui al comma 1, affinche' tutti i
clienti finali che accedono al medesimo servizio abbiano nei
documenti di fatturazione una chiara informazione:
a) del prezzo della fornitura del gas naturale nell'ambito del
servizio di ultima istanza e della sua variazione a seguito di
incremento del corrispettivo relativo alla commercializzazione
all'ingrosso (CCI) stabilito al fine di disincentivare la permanenza
del cliente finale nel servizio stesso, ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera d);
b) della facolta' per il cliente finale di poter recedere dal
servizio di ultima istanza previa comunicazione scritta da inviare al
proprio fornitore con almeno trenta giorni di anticipo rispetto al
ricevimento del successivo documento di fatturazione.
3. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a) del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7,
comma 1 del decreto legislativo, qualora il recesso di cui al comma
2, lettera b) sia dovuto a scelta di un nuovo venditore di gas
naturale, la nuova fornitura dovra' avvenire con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo alla scadenza dei trenta giorni di cui al
medesimo comma 2, lettera b).