Art. 3 
 
         Selezione dei soggetti fornitori di ultima istanza 
 
  1. Con propria delibera l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas: 
  a) disciplina le modalita' tecniche ed operative per  la  fornitura
del servizio di ultima istanza del gas naturale; 
  b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti  fornitori  del
servizio di ultima istanza devono prestare; 
  c) emana indirizzi  alla  societa'  Acquirente  Unico  Spa  per  la
selezione, tramite procedura concorsuale ad  evidenza  pubblica,  dei
soggetti fornitori del servizio di ultima istanza nel settore del gas
naturale; tale procedura si dovra' basare su  offerte  relative  alla
variazione del corrispettivo per la commercializzazione  all'ingrosso
(CCI) del gas naturale fissato dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas; 
  d) stabilisce opportuni meccanismi al fine di incentivare  l'uscita
dei clienti finali dal  servizio  di  ultima  istanza,  eventualmente
differenziati per tipologia di clienti  finali  e  per  modalita'  di
accesso al servizio, prevedendo in ogni caso  che,  dopo  un  periodo
transitorio, la fornitura di gas naturale avvenga in  base  ai  costi
effettivi del servizio reso; 
  e) disciplina le modalita' di  subentro  del  fornitore  di  ultima
istanza nelle capacita' di stoccaggio, trasporto e  distribuzione  di
gas naturale del fornitore da sostituire. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana indirizzi  ai
soggetti fornitori del servizio di ultima istanza  del  gas  naturale
selezionati con la procedura di cui al comma  1,  affinche'  tutti  i
clienti  finali  che  accedono  al  medesimo  servizio  abbiano   nei
documenti di fatturazione una chiara informazione: 
  a) del prezzo della fornitura  del  gas  naturale  nell'ambito  del
servizio di ultima istanza  e  della  sua  variazione  a  seguito  di
incremento  del  corrispettivo  relativo   alla   commercializzazione
all'ingrosso (CCI) stabilito al fine di disincentivare la  permanenza
del cliente finale nel servizio stesso, ai sensi dell'art.  3,  comma
1, lettera d); 
  b) della facolta' per il  cliente  finale  di  poter  recedere  dal
servizio di ultima istanza previa comunicazione scritta da inviare al
proprio fornitore con almeno trenta giorni di  anticipo  rispetto  al
ricevimento del successivo documento di fatturazione. 
  3.  Ai  sensi  dell'art.  22,  comma  4,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  come  modificato  dall'art.  7,
comma 1 del decreto legislativo, qualora il recesso di cui  al  comma
2, lettera b) sia dovuto a  scelta  di  un  nuovo  venditore  di  gas
naturale, la nuova fornitura dovra' avvenire con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo alla scadenza dei trenta giorni di cui  al
medesimo comma 2, lettera b).