Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La procedura di cui all'art. 3, comma 1, lettera  c)  si  dovra'
concludere in tempo utile affinche'  la  fornitura  di  gas  naturale
nell'ambito del servizio di ultima istanza sia  operativa  a  partire
dal 1° ottobre 2011. 
  Il presente  decreto  e'  comunicato  all'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  per  gli  adempimenti  di  competenza,   viene
pubblicato sul sito internet del Ministero dello  sviluppo  economico
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 luglio 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani