Art. 4
Disposizioni finali
1. La procedura di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) si dovra'
concludere in tempo utile affinche' la fornitura di gas naturale
nell'ambito del servizio di ultima istanza sia operativa a partire
dal 1° ottobre 2011.
Il presente decreto e' comunicato all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas per gli adempimenti di competenza, viene
pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2011
Il Ministro: Romani