Art. 2 Autorizzazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni 1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.