Art. 2
Autorizzazione al rilascio delle certificazioni
e delle dichiarazioni
1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero
dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al
rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma
4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla
redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9
maggio 2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione
della sicurezza antincendio.