Art. 2 
 
           Autorizzazione al rilascio delle certificazioni 
                        e delle dichiarazioni 
 
  1.  I  professionisti  iscritti   negli   elenchi   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito delle rispettive  competenze  professionali
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati  al
rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui  al  comma
4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006  n.  139,  alla
redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico  alla
sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro  dell'interno  9
maggio 2007, nonche' del relativo documento sul sistema  di  gestione
della sicurezza antincendio.