Art. 3
Requisiti per l'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'interno
1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero
dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di
seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei
dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri
laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli
agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti
agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente
decreto.
2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data
della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di
specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.
3. L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e' richiesta:
a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli
dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori
antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano
cessato di prestare servizio. Il requisito sara' comprovato
dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale
di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero
dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;
b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati,
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici,
geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti
industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente,
durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi
d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti
professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso
ad accertare l'idoneita' dei candidati secondo quanto definito al
successivo art. 5.