Art. 3 
 
              Requisiti per l'iscrizione negli elenchi 
                     del Ministero dell'interno 
 
  1. Possono iscriversi,  a  domanda,  negli  elenchi  del  Ministero
dell'interno i professionisti iscritti negli albi  professionali,  di
seguito   denominati   professionisti,   degli    ingegneri,    degli
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei
dottori agronomi e dottori forestali, dei  geometri  e  dei  geometri
laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli
agrotecnici ed agrotecnici  laureati,  dei  periti  agrari  e  periti
agrari laureati,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente
decreto. 
  2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
al comma 1, i professionisti devono essere  in  possesso,  alla  data
della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione all'albo professionale; 
    b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di
specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4. 
  3. L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e' richiesta: 
    a) ai professionisti appartenuti, per almeno un  anno,  ai  ruoli
dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti  direttori
antincendi del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ed  abbiano
cessato  di  prestare  servizio.  Il   requisito   sara'   comprovato
dall'interessato all'Ordine o al Collegio  professionale  provinciale
di  appartenenza  mediante  attestazione  rilasciata  dal   Ministero
dell'interno -  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento; 
    b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati,
architetti-pianificatori-paesaggisti   e    conservatori,    chimici,
geometri  laureati,  ingegneri,  periti  agrari  laureati  e   periti
industriali laureati che comprovino di aver  seguito  favorevolmente,
durante  il  corso  degli   studi   universitari,   uno   dei   corsi
d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per  i  suddetti
professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso
ad accertare l'idoneita' dei candidati  secondo  quanto  definito  al
successivo art. 5.