Art. 4 
 
                Programmi e organizzazione dei corsi 
 
  1. Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle  professioni
elencate all'art.  3,  stabilisce  i  programmi  dei  corsi  base  di
specializzazione di prevenzione  incendi,  nonche'  la  durata  degli
specifici insegnamenti. 
  2. I programmi dei corsi base di cui al comma 1  contengono  almeno
le materie di seguito indicate e prevedono un numero  complessivo  di
ore di insegnamento non inferiore a centoventi: 
    a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi; 
    b) fisica e chimica dell'incendio; 
    c) norme  tecniche  e  criteri  di  prevenzione  incendi  e  loro
applicazione; 
    e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva; 
    f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore; 
    g) procedure di prevenzione incendi; 
    h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; 
    i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti; 
    l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio; 
    m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA); 
    n) attivita' a rischio di incidente rilevante; 
    o) esercitazioni pratiche e  visite  formative  presso  attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi. 
  3. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' affidata ai
seguenti  soggetti  organizzatori:  Ordini  e  Collegi  professionali
provinciali o, d'intesa  con  gli  stessi,  Autorita'  scolastiche  o
universitarie. 
  4. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi  e'  approvata
dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformita', le proposte
che i soggetti organizzatori formulano. 
  5. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali  designano  il
responsabile del progetto formativo, al quale e' affidato il  compito
di: 
    a) predisporre il modulo  formativo  in  conformita'  con  quanto
previsto  ai  commi  1  e  2,  da  sottoporre  all'approvazione   del
Dipartimento; 
    b) coordinare l'attivita' formativa; 
    c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi  professionali
provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi
di docenza. 
  6. I soggetti organizzatori possono altresi' proporre  ai  Consigli
degli Ordini e dei  Collegi  professionali  provinciali  gli  esperti
qualificati per l'affidamento di incarichi di docenza. 
  7. Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di  cui  al  comma  1,
puo' proporre ai Consigli degli Ordini e  dei  Collegi  professionali
provinciali funzionari appartenenti al  ruoli  tecnico-operativi  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  8. I corsi si svolgono presso le  strutture  del  Dipartimento,  le
universita', gli istituti scolastici e le  altre  sedi  indicate  dai
soggetti organizzatori.