Art. 4
Programmi e organizzazione dei corsi
1. Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni
elencate all'art. 3, stabilisce i programmi dei corsi base di
specializzazione di prevenzione incendi, nonche' la durata degli
specifici insegnamenti.
2. I programmi dei corsi base di cui al comma 1 contengono almeno
le materie di seguito indicate e prevedono un numero complessivo di
ore di insegnamento non inferiore a centoventi:
a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
b) fisica e chimica dell'incendio;
c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro
applicazione;
e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
g) procedure di prevenzione incendi;
h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
n) attivita' a rischio di incidente rilevante;
o) esercitazioni pratiche e visite formative presso attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' affidata ai
seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi professionali
provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorita' scolastiche o
universitarie.
4. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' approvata
dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformita', le proposte
che i soggetti organizzatori formulano.
5. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali designano il
responsabile del progetto formativo, al quale e' affidato il compito
di:
a) predisporre il modulo formativo in conformita' con quanto
previsto ai commi 1 e 2, da sottoporre all'approvazione del
Dipartimento;
b) coordinare l'attivita' formativa;
c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali
provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi
di docenza.
6. I soggetti organizzatori possono altresi' proporre ai Consigli
degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti
qualificati per l'affidamento di incarichi di docenza.
7. Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di cui al comma 1,
puo' proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali
provinciali funzionari appartenenti al ruoli tecnico-operativi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. I corsi si svolgono presso le strutture del Dipartimento, le
universita', gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai
soggetti organizzatori.