Art. 5 
 
           Esame di fine corso e commissione esaminatrice 
 
  1.  A  conclusione  di  ogni  corso  base  di  specializzazione  di
prevenzione  incendi,  e'  previsto  un  esame  inteso  ad  accertare
l'idoneita' dei partecipanti. 
  2. Qualora non  superi  l'esame,  al  candidato  e'  consentito  di
ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un
nuovo corso. 
  3. La commissione preposta all'adempimento di cui al  comma  1,  e'
formata da un presidente e  da  almeno  quattro  componenti  esperti,
designati dalla direzione del corso, di cui almeno  due  appartenenti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  4. Il presidente della commissione preposta ad  effettuare  l'esame
e' il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o  suo  delegato,
per i corsi svolti presso le  strutture  centrali  del  Dipartimento,
ovvero il direttore regionale dei vigili  del  fuoco  competente  per
territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre sedi. 
  5. I soggetti organizzatori del  corso,  a  seguito  di  favorevole
esito dell'esame, rilasciano all'interessato  l'attestazione  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera b). 
  6. Le universita' abilitate  al  rilascio  del  titolo  di  dottore
agronomo    e    dottore     forestale,     agrotecnico     laureato,
architetto-pianificatore-paesaggista   e    conservatore,    chimico,
geometra  laureato,  ingegnere,  perito  agrario  laureato  e  perito
industriale laureato, possono  attivare,  all'interno  della  propria
offerta didattica,  corsi  di  insegnamento  aventi  per  oggetto  le
materie previste dai corsi base di  specializzazione  in  prevenzione
incendi ed elencate al comma 2 dell'art. 4 del  presente  decreto.  I
corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a
centoventi di insegnamento,  organizzate  in  lezioni,  esercitazioni
pratiche e visite formative. Per consentire a  tali  corsi  di  poter
essere riconosciuti idonei al fine di  quanto  previsto  all'art.  3,
comma 3, lettera b), i  relativi  programmi  di  insegnamento  devono
essere preventivamente approvati dal Dipartimento.