Art. 5
Esame di fine corso e commissione esaminatrice
1. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di
prevenzione incendi, e' previsto un esame inteso ad accertare
l'idoneita' dei partecipanti.
2. Qualora non superi l'esame, al candidato e' consentito di
ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un
nuovo corso.
3. La commissione preposta all'adempimento di cui al comma 1, e'
formata da un presidente e da almeno quattro componenti esperti,
designati dalla direzione del corso, di cui almeno due appartenenti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Il presidente della commissione preposta ad effettuare l'esame
e' il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o suo delegato,
per i corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento,
ovvero il direttore regionale dei vigili del fuoco competente per
territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre sedi.
5. I soggetti organizzatori del corso, a seguito di favorevole
esito dell'esame, rilasciano all'interessato l'attestazione di cui
all'art. 3, comma 2, lettera b).
6. Le universita' abilitate al rilascio del titolo di dottore
agronomo e dottore forestale, agrotecnico laureato,
architetto-pianificatore-paesaggista e conservatore, chimico,
geometra laureato, ingegnere, perito agrario laureato e perito
industriale laureato, possono attivare, all'interno della propria
offerta didattica, corsi di insegnamento aventi per oggetto le
materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione
incendi ed elencate al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto. I
corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a
centoventi di insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni
pratiche e visite formative. Per consentire a tali corsi di poter
essere riconosciuti idonei al fine di quanto previsto all'art. 3,
comma 3, lettera b), i relativi programmi di insegnamento devono
essere preventivamente approvati dal Dipartimento.