Art. 6 
 
         Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno 
 
  1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti  negli
appositi elenchi di cui all'art. 1, sono  inviate  dagli  interessati
agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti. 
  2. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano  la
validita' dell'istanza e la sussistenza dei  requisiti  previsti  nel
presente decreto, entro sessanta giorni dalla data  di  presentazione
dell'istanza stessa. Nel medesimo termine, in esito  alle  favorevoli
risultanze  dell'esame  degli  atti,   gli   Ordini   e   i   Collegi
professionali provinciali,  provvedono  ad  assegnare  il  codice  di
individuazione, da comunicare al professionista, e ad aggiornare  gli
elenchi  del   Ministero   dell'interno   attraverso   le   modalita'
telematiche individuate dal Dipartimento,  d'intesa  con  i  Consigli
nazionali delle professioni. 
  3. Il codice di individuazione e'  unico  ed  e'  costituito  dalla
sequenza alfanumerica indicante nell'ordine: 
    a) la sigla della  provincia  sede  dell'Ordine  o  del  Collegio
professionale provinciale; 
    b) il numero di iscrizione all'albo professionale; 
    c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi  e
dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici laureati,  A  per
architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I  per
ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti
industriali e periti industriali laureati; 
    d) il numero progressivo rilasciato dall'Ordine  o  dal  Collegio
professionale provinciale. 
  4. Con le stesse modalita' individuate dal  Dipartimento  ai  sensi
del comma 2,  gli  Ordini  ed  i  Collegi  professionali  provinciali
provvedono ad  aggiornare  gli  elenchi  di  cui  all'art.  1,  anche
mediante la cancellazione o sospensione,  in  caso  di  mancanza  dei
requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione.