Art. 6 Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno 1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi di cui all'art. 1, sono inviate dagli interessati agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti. 2. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano la validita' dell'istanza e la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa. Nel medesimo termine, in esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli atti, gli Ordini e i Collegi professionali provinciali, provvedono ad assegnare il codice di individuazione, da comunicare al professionista, e ad aggiornare gli elenchi del Ministero dell'interno attraverso le modalita' telematiche individuate dal Dipartimento, d'intesa con i Consigli nazionali delle professioni. 3. Il codice di individuazione e' unico ed e' costituito dalla sequenza alfanumerica indicante nell'ordine: a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio professionale provinciale; b) il numero di iscrizione all'albo professionale; c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi e dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici laureati, A per architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I per ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti industriali e periti industriali laureati; d) il numero progressivo rilasciato dall'Ordine o dal Collegio professionale provinciale. 4. Con le stesse modalita' individuate dal Dipartimento ai sensi del comma 2, gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'art. 1, anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione.