Art. 6
Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno
1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli
appositi elenchi di cui all'art. 1, sono inviate dagli interessati
agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti.
2. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano la
validita' dell'istanza e la sussistenza dei requisiti previsti nel
presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza stessa. Nel medesimo termine, in esito alle favorevoli
risultanze dell'esame degli atti, gli Ordini e i Collegi
professionali provinciali, provvedono ad assegnare il codice di
individuazione, da comunicare al professionista, e ad aggiornare gli
elenchi del Ministero dell'interno attraverso le modalita'
telematiche individuate dal Dipartimento, d'intesa con i Consigli
nazionali delle professioni.
3. Il codice di individuazione e' unico ed e' costituito dalla
sequenza alfanumerica indicante nell'ordine:
a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio
professionale provinciale;
b) il numero di iscrizione all'albo professionale;
c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi e
dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici laureati, A per
architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I per
ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti
industriali e periti industriali laureati;
d) il numero progressivo rilasciato dall'Ordine o dal Collegio
professionale provinciale.
4. Con le stesse modalita' individuate dal Dipartimento ai sensi
del comma 2, gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali
provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'art. 1, anche
mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei
requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione.