Art. 7 Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno 1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro gia' iscritti a tale data. 2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento. 3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 3. 4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori di cui all'art. 4, comma 3, o dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento. 5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l'individuazione dei relativi docenti, al Dipartimento. Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato. 6. Per comprovare l'effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l'interessato trasmette all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore. 7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto organizzatore trasmette l'elenco dei partecipanti agli Ordini o ai Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza. 8. Il Dipartimento puo' effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dal presente decreto per l'organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonche' dei seminari di aggiornamento.