Art. 7
Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'interno
1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di
aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata
complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla
data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per coloro gia' iscritti a tale data.
2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il
professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.
3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono
conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e
sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli
nazionali delle professioni elencate all'art. 3.
4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai
soggetti organizzatori di cui all'art. 4, comma 3, o dalle strutture
centrali e periferiche del Dipartimento.
5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del
seminario di aggiornamento, con l'individuazione dei relativi
docenti, al Dipartimento. Decorsi quindici giorni dalla data di
ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.
6. Per comprovare l'effettuazione del corso o del seminario di
aggiornamento, l'interessato trasmette all'Ordine o al Collegio
professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di
frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.
7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto
organizzatore trasmette l'elenco dei partecipanti agli Ordini o ai
Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza.
8. Il Dipartimento puo' effettuare controlli sul corretto
adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto
stabilito dal presente decreto per l'organizzazione dei corsi base e
di aggiornamento nonche' dei seminari di aggiornamento.