Art. 8
Disposizioni finali
1. Restano valide le iscrizioni dei professionisti gia' iscritti
negli elenchi del Ministero dell'interno, alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi autorizzati e i relativi effetti
giuridici prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.