Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Restano valide le iscrizioni dei  professionisti  gia'  iscritti
negli elenchi del Ministero dell'interno, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Sono fatti salvi  i  corsi  autorizzati  e  i  relativi  effetti
giuridici prodotti fino alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto.