Art. 9 
 
                  Abrogazioni ed entrata in vigore 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati: 
    a) il decreto del Ministro dell'interno 3  maggio  1986,  recante
«Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei
dottori agronomi, dei dottori forestali e  dei  periti  agrari  negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,
n.  818.  Delimitazione  del  settore   di   operativita'   di   tali
professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  112  del  16  maggio
1986; 
    b) il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile  2005,  recante
«Procedure e requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  degli
agrotecnici ed  agrotecnici  laureati  negli  elenchi  del  Ministero
dell'interno,  di  cui  alla  legge  n.  7  dicembre  1984,  n.  818.
Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti  nel
campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2005; 
    c) il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile  1993,  recante
«Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge  n.
7 dicembre 1984, n. 818, concernente  nullaosta  provvisorio  per  le
attivita' soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi,  modifica
degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo  1982,  n.  66,  e  norme
integrative dell'ordinamento  del  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del
fuoco». 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 5 agosto 2011 
 
                                                  Il Ministro: Maroni