Art. 9
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1986, recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,
n. 818. Delimitazione del settore di operativita' di tali
professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio
1986;
b) il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2005, recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli
agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero
dell'interno, di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818.
Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti nel
campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2005;
c) il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993, recante
«Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge n.
7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio per le
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica
degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo 1982, n. 66, e norme
integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco».
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 5 agosto 2011
Il Ministro: Maroni