Art. 9 Abrogazioni ed entrata in vigore 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1986, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1986; b) il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2005, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2005; c) il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993, recante «Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 5 agosto 2011 Il Ministro: Maroni