Art. 2
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione di confermare l'organismo denominato «Agroqualita'
S.p.A.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli
iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21
dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,
l'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.» e' tenuto ad adempiere a
tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 8
luglio 2009.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2011
Il direttore generale: La Torre