Art. 2 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione  di  confermare  l'organismo  denominato   «Agroqualita'
S.p.A.» o  proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli
iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma  7,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.» e' tenuto ad adempiere a
tutte  le  disposizioni  complementari  che   l'autorita'   nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. 
  Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con  decreto  8
luglio 2009. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre