Art. 2
Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari
1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione
in commercio per prodotti fitosanitari che la contengono dovranno
presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di
autorizzazione, i seguenti documenti:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione
rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo,
avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato
decreto;
b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una
domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni
e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.
3. Tali fascicoli saranno oggetto di valutazione in applicazione
dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.