IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,   in
particolare,  l'articolo  33  il  quale  al  comma   1   prevede   la
possibilita' di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso
a centrali di committenza e, al comma 3, prevede la  possibilita'  di
affidare le funzioni di stazione appaltante  di  lavori  pubblici  ai
Provveditorati interregionali per le opere  pubbliche,  gia'  servizi
integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o  alle  amministrazioni
provinciali, nonche' a centrali di committenza; 
  Visto l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante  il
piano straordinario contro le mafie, nonche'  delega  al  Governo  in
materia di normativa antimafia, il quale stabilisce che  con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  vengano  definite  le
modalita' per promuovere l'istituzione in ambito regionale di  una  o
piu' stazioni uniche appaltanti  (SUA),  al  fine  di  assicurare  la
trasparenza, la  regolarita'  e  l'economicita'  della  gestione  dei
contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose
nell'economia legale; 
  Considerato che la stazione unica appaltante (SUA) con le  funzioni
previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n.  163/2006,  come
richiamato dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136,  puo'
svolgere un ruolo essenziale per  promuovere  ed  attuare  interventi
idonei a creare condizioni  di  sicurezza,  trasparenza  e  legalita'
favorevoli al rilancio dell'economia e  dell'immagine  delle  realta'
territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza,
anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e  la
celerita' delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse  e
dei prezzi; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 25 maggio 2011; 
  Sulla proposta dei Ministri dell'interno,  della  giustizia,  dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro
e delle politiche sociali, per i rapporti con le  regioni  e  per  la
coesione   territoriale,   per   la   pubblica   amministrazione    e
l'innovazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e modalita' di promozione 
                   della Stazione unica appaltante 
 
  1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'istituzione in
ambito regionale di una o piu' Stazioni uniche appaltanti, di seguito
denominate «SUA», con  modalita'  che  ne  incentivino  una  maggiore
diffusione    anche    attraverso    la    sensibilizzazione    delle
amministrazioni aggiudicatrici. 
  2. L'individuazione  delle  attivita'  e  dei  servizi  della  SUA,
unitamente   all'indicazione   degli   elementi   essenziali    delle
convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne  una
maggiore diffusione, in modo da  perseguire  l'obiettivo  di  rendere
piu' penetrante l'attivita' di prevenzione e contrasto  ai  tentativi
di condizionamento della criminalita' mafiosa, favorendo al  contempo
la celerita' delle procedure, l'ottimizzazione  delle  risorse  e  il
rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 
  3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano  moduli
organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti  territoriali  per
l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di  cui  al  presente
decreto,   aventi   lo    scopo    di    garantire    l'integrazione,
l'ottimizzazione e l'economicita' delle stesse  funzioni,  attraverso
formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province  e  i
comuni, in sede di Conferenza unificata, si scambiano annualmente, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi  all'attuazione
del  presente  decreto,  con  riguardo  ai   rispettivi   ambiti   di
competenza.