IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 33 il quale al comma 1 prevede la possibilita' di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e, al comma 3, prevede la possibilita' di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, gia' servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o alle amministrazioni provinciali, nonche' a centrali di committenza; Visto l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano definite le modalita' per promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o piu' stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale; Considerato che la stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, come richiamato dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, puo' svolgere un ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalita' favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realta' territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerita' delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 25 maggio 2011; Sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Decreta: Art. 1 Finalita' e modalita' di promozione della Stazione unica appaltante 1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o piu' Stazioni uniche appaltanti, di seguito denominate «SUA», con modalita' che ne incentivino una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici. 2. L'individuazione delle attivita' e dei servizi della SUA, unitamente all'indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da perseguire l'obiettivo di rendere piu' penetrante l'attivita' di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalita' mafiosa, favorendo al contempo la celerita' delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di cui al presente decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicita' delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province e i comuni, in sede di Conferenza unificata, si scambiano annualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi all'attuazione del presente decreto, con riguardo ai rispettivi ambiti di competenza.